Il Dl di attuazione del Pnrr, approvato mercoledì dal Consiglio dei Ministri, reca una disposizione rubricata «compensazione per le imprese agricole» in sostituzione dell'attuale articolo 01, comma 16, del Dl 2/2006. La norma del 2006, richiamando l'articolo 10, comma 7, del Dl 203/2005 e l'articolo 1, comma 553, della legge 266/2005, prevede che le imprese agricole, per accedere alle sovvenzioni e ai benefici comunitari, anche finalizzati alla realizzazione di investimenti, sono tenute alla regolarità contributiva. La regolarità deve essere certificata con il documento unico di regolarità contributiva che, a tal fine, non deve tener conto di eventuali debiti antecedenti al 1° gennaio 2006. In presenza di situazioni debitorie decorrenti dalla predetta data, in sede di erogazione degli aiuti, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare i relativi importi con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa già scaduti alla data del pagamento. Unico divieto di compensazione sussiste per i diritti agli aiuti precedentemente costituiti in pegno per garantire l’adempimento delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa agricola secondo la previsione dell'articolo 18 del Dlgs 102/2004.
Con la disposizione inserita nel Dl di attuazione del Pnrr, richiamando anche il più recente meccanismo compensativo di cui all'articolo 31 del Dl 69/2013, è stato precisato che la compensazione può avvenire «fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato» con la definitiva eliminazione della data spartiacque del 1° gennaio 2006. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, è da segnalare che i debiti contributivi antecedenti al 2006, anche se sino ad oggi non oggetto di compensazione con gli aiuti spettanti, hanno rappresentato causa ostativa al rilascio del durc trovando rappresentazione nell'invito a regolarizzare. Ciò contrasta con il tenore della circolare Inps 116/2006 secondo cui, per accedere ai benefici in questione, deve essere verificata la regolarità dei versamenti contributivi riferiti alle prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 2006. La descritta situazione si protrae per lo meno dal 1° luglio 2015, data dalla quale la previgente procedura per le richieste della regolarità in agricoltura non è più utilizzabile alla luce del Dm 30 gennaio 2015 che introduce semplificazioni in materia di durc (circolare Inps 126/2015).
Gli aiuti comunitari spettanti, pertanto, da oggi potranno sanare eventuali posizioni debitorie contributive formatesi sino al 31 dicembre 2015 comprendendo sanzioni e interessi.


