Il tax credit sanificazione spetta anche sulle spese sostenute in presenza di contributi ed erogazioni, pubblici e privati, finalizzati alla copertura degli stessi oneri, ma occorre fare alcune distinzioni per evitare contestazioni e/o perdita delle risorse.

Il tema è di particolare rilevanza in quanto il prossimo 7 settembre scade la presentazione della comunicazione (provvedimento Agenzia delle entrate 259854/2020), dove è necessario indicare il valore delle spese di sanificazione degli ambienti e gli oneri per l'acquisto dei dispositivi di protezione e di altri dispositivi, atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, già sostenute o che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre 2020.
Sono destinatari del credito d'imposta imprese, artisti o professionisti esercenti in luoghi aperti al pubblico (codici Ateco indicati anche nella circolare 20/E), nonché gli enti non commerciali pubblici e privati (associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore).

La problematica si pone quando questi soggetti risultano contemporaneamente destinatari di sostegno economico finanziario, derivanti da svariate fonti, di origine pubblica e privata, finalizzate, in modo specifico, alla copertura degli oneri che danno diritto al credito d'imposta.

Il bando Invitalia
In primo luogo è necessario verificare se le regole di attribuzione dei contributi possano determinare una condizione d'incompatibilità, come ad esempio espressamente previsto nel caso del bando “impresa sicura Invitalia” che deriva dai fondi dell'articolo 43 del Dl 18/2020 o di quelli accordati dall'articolo 95 del Dl 34/2020, dove l'incompatibilità con altri benefici viene stabilita direttamente dalla norma (comma 4).

Erogazioni liberali
Non pare invece sussistere incumulabilità per gli enti non commerciali privati che per tali spese hanno impiegato le erogazioni liberali e i contributi ricevuti, in denaro e in natura, finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica provenienti da persone fisiche ed altri enti non commerciali, nonché imprese, ai quali è riservata una detrazione d'imposta del 30% o la deduzione dal reddito (articoli 43 e 66 del Dl 18/2020).

Università ed enti di ricerca
Altro caso quello delle università statali e non e degli enti pubblici di ricerca, destinatari di risorse finalizzate alla copertura degli oneri di sanificazione e di acquisto dispositivi di protezione: la norma e il decreto di attribuzione (articolo 100 Dl 18/2020 e Dm 14 luglio 2020) non prevedono alcuna incompatibilità o limitazione.

Come orientarsi in vista del 7 settembre
L'impianto normativo generale dell'articolo 125 del Dl Rilancio non parrebbe impedire la cumulabilità dei benefici del finanziamento, contributo o erogazione liberale da un lato, con la contemporanea generazione del credito d'imposta dall'altro.

Compete pertanto a ciascuna impresa, professionista e/o altro soggetto, commerciale e non commerciale, interessato e percettore, valutare se nei provvedimenti, decreti, bandi stabiliti a livello ministeriale, regionale, eccetera, vi siano condizioni speciali che possano determinare la perdita, a posteriori del diritto ricevere il contributo o parte di esso.

La comunicazione potrebbe essere inviata anche nei casi di spese con il dubbio d'incumulabilità, allo scopo di “prenotare” il credito d'imposta, salvo riscontrare eventuali indicazioni di prassi o chiarimenti ufficiali prima dell'utilizzo.

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