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Contributi ricevuti pubblicati sul web: rendiconti obbligatori

Scattano sanzioni in caso di inadempienze per importi oltre 20mila euro

di Gabriele Sepio

Già da quest’anno scatta per gli enti beneficiari del contributo del 5 per mille 2020 l’obbligo di pubblicazione degli importi percepiti sul proprio sito nonché su quello dell’amministrazione erogante. Un adempimento questo che dovrà comunque essere accompagnato dal preesistente obbligo di rendicontazione delle somme e dalla predisposizione di una relazione illustrativa che descriva la destinazione e l’utilizzo del contributo.

Attenzione: se si tratta di importi pari o superiori a 20mila euro, rendiconto e relazione dovranno inoltre essere trasmessi all’amministrazione competente. In caso di inottemperanza sono previste specifiche sanzioni: i beneficiari, su diffida dell’amministrazione, potranno adempiere entro 30 giorni e, in caso di inerzia, sarà irrogata una sanzione pari al 25% del contributo percepito. In continuità con la previgente disciplina previsto l’esonero dalla trasmissione dei documenti all’amministrazione erogatrice per gli enti che abbiano percepito importi inferiori a 20.000 euro, salvo che sussista una richiesta in tal senso da parte dell’amministrazione medesima.

Un altro elemento importante da tenere in considerazione riguarda le tempistiche per la materiale erogazione del contributo. Al fine di accelerare il calcolo delle somme spettanti e la successiva distribuzione, previsto il conteggio delle sole scelte contenute nelle dichiarazioni dei redditi presentate nei termini ordinari (ovvero entro il 30 giugno), senza attendere i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative.

Per quanto riguarda il riparto del contributo, prevista poi la rideterminazione dell’importo minimo erogabile a ciascun ente che passa da 12 a 100 euro. Al di sotto di tale cifra, le somme non saranno corrisposte all’ente indicato dal contribuente ma ripartite tra gli enti della medesima categoria in proporzione alle scelte espresse da ciascun contribuente. Per quanto concerne l’erogazione del contributo, invece, gli importi finali verranno definiti dal ministero dell’Economia e delle finanze sulla base dei dati trasmessi dall’agenzia delle Entrate con la successiva erogazione da parte dell’amministrazione competente per ciascuna categoria di enti.

Infine, gli enti beneficiari delle somme sono tenuti a comunicare all’amministrazione erogatrice i dati necessari a consentire il pagamento, pena la decadenza dal diritto a percepire il contributo. In particolare, l’ente dovrà tassativamente comunicare i dati necessari per il pagamento entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno (ossia entro il 30 settembre dell’esercizio entro il quale l’amministrazione deve procedere al pagamento). In mancanza, il beneficiario perde il diritto a percepire il contributo per l’anno di riferimento e i relativi importi sono versati, ai fini della successiva riassegnazione, all’apposito Fondo per il cinque per mille.