I nuovi strumenti di compensazione economica ideati dal Governo a sostegno dei soggetti interessati dalle misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria hanno visto la luce in due fasi successive, identificate rispettivamente dal decreto Ristori 1 (Dl 137 del 28 ottobre 2020), varato in corrispondenza del Dpcm del 24 ottobre 2020, e dal decreto Ristori Bis (Dl 149 del 9 novembre 2020), emanato in relazione alle più ampie limitazioni contenute nel Dpcm del 3 novembre 2020.
Un complesso di norme articolato, tra le quali spicca il contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici con partita Iva, contributo che riprende quello messo in campo a maggio nell’ambito del decreto Rilancio (articolo 25 del Dl 34/2020). A differenza di quest’ultimo il nuovo contributo viene riconosciuto a vantaggio delle attività interessate dalle nuove misure restrittive, attività identificate con i codici Ateco contenuti negli allegati 1 e 2 del decreto Ristori Bis.
Contestualmente viene meno il vincolo che precludeva l’accesso al fondo perduto del decreto Rilancio ai soggetti che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 avevano determinato un volume di ricavi o compensi superiore a 5 milioni di euro: il nuovo contributo spetta indipendentemente dalle caratteristiche dimensionali del beneficiario.
Le misure restrittive
Per individuare la platea dei soggetti ammessi al beneficio va osservato come il nuovo contributo a fondo perduto sia stato declinato simmetricamente alle misure restrittive disposte dai Dpcm. In altre parole:
a. il beneficio viene concesso a favore di coloro che esercitano in via prevalente una o più attività direttamente colpite dalle restrizioni che interessano tutto il territorio nazionale, attività elencate nell’allegato 1 del decreto (ampliato dai 53 codici Ateco originariamente previsti dal decreto Ristori 1 ai 73 del decreto Ristori bis);
b. viene prevista una maggiorazione del 50% (a valere sullo specifico coefficiente settoriale di cui all’allegato 1 del decreto) quale ulteriore sostegno per alcune specifiche attività (bar, pasticcerie, gelaterie, alberghi) nel caso in cui esse abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle cosiddette zone arancioni o rosse (rispettivamente aree caratterizzate da «uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto» e da «uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto» ai sensi degli articoli 2 e 3 del Dpcm 3 novembre 2020);
c. nelle zone rosse, e questa è la principale novità del decreto Ristori Bis, il fondo perduto viene esteso anche ai soggetti che svolgono prevalentemente le ulteriori attività interessate dalle più ampie restrizioni ivi previste, attività catalogate nella tabella collocata nell’allegato 2 del decreto, composta da 57 codici Ateco;
d. vengono, infine, ammesse al contributo – attraverso uno specifico finanziamento di 280 milioni a valere sul 2021 – anche le attività ubicate all’interno dei centri commerciali, chiusi nei giorni festivi e prefestivi con le modalità individuate dalla lettera FF) dell’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, e gli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle restrizioni disposte dal medesimo Dpcm.
Ai fini della verifica delle condizioni, coloro che realizzano contestualmente attività incluse ed escluse dai suddetti allegati misurano la «prevalenza» facendo riferimento ai ricavi (o ai compensi) conseguiti.
Per accedere al nuovo contributo a fondo perduto analogamente al precedente di maggio, è necessario rispettare una pluralità di prerogative soggettive e oggettive.
In particolare, per quanto riguarda i requisiti soggettivi è necessario avere attivato una posizione Iva entro il 24 ottobre 2020 ed esserne titolare alla data del successivo 25 ottobre. Il contributo, infatti, non spetta né a chi ha cessato né a chi ha avviato la partita iva a far data dal 25 ottobre.
Lista non tassativa
Va rilevato che la lista delle attività eleggibili di cui ai citati allegati 1 e 2 potrebbe non essere tassativa: viene confermata la possibilità di ampliare il predetto elenco attraverso appositi decreti del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Economia, a condizione che si tratti di settori gravemente pregiudicati dalle misure restrittive. Inoltre, occorre sottolineare come il novero dei soggetti inclusi potrebbe aumentare nel caso in cui altre regioni dovessero essere successivamente riconosciute quali zone rosse.
Riguardo ai requisiti oggettivi viene replicato il presupposto già specificato nel decreto Rilancio: condizione necessaria per ottenere il beneficio rimane l’aver subito danni economici rilevanti a causa dell’emergenza Covid-19, condizione rispettata se il valore del fatturato (e dei corrispettivi) realizzati ad aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato dello stesso mese del 2019.
Discorso diverso per coloro che hanno iniziato la propria attività a far data dal primo gennaio 2019: a tali soggetti non viene richiesto il soddisfacimento di quest’ultimo requisito.
I coefficienti settoriali
L’ammontare del nuovo contributo è quantificato con un articolato calcolo sull’applicazione di un coefficiente settoriale – diversificato a seconda del codice Ateco delle attività interessate e variabile da un minimo del 50% a un massimo del 400%, (con la maggiorazione di un ulteriore 50% per bar, pasticcerie, gelaterie e alberghi ubicati nelle zone arancioni e rosse) – all’importo calcolato secondo i criteri utilizzati per determinare il fondo perduto di maggio. Va evidenziato, inoltre, che in ogni caso il contributo non può superare la soglia dei 150mila euro; mentre ai soggetti che hanno aperto la partita Iva a far data dal primo gennaio 2019 viene garantito un ammontare minimo pari al prodotto tra il coefficiente settoriale e un valore di 1.000 o 2.000 euro, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Le basi imponibili
Sul piano tributario viene ribadito che il nuovo contributo non concorre alla formazione delle basi imponibili delle imposte sui redditi e dell’Irap. Occorre sottolineare, poi, che anche la nuova misura a fondo perduto deve rispettare i vincoli e le condizioni inerenti il Quadro temporaneo per gli aiuti di stato previsto dalla Commissione Ue: in tal senso, quindi, prima di procedere alla presentazione dell’istanza sarà necessario verificare che il valore dei benefici già ricevuti non abbia oltrepassato la soglia degli 800mila euro né che sia stata integrata la condizione di «impresa in difficoltà» (così come definita dal regolamento Ue n. 651/2014), condizione che preclude l’accesso al nuovo contributo a fondo perduto.
Per quanto, infine, attiene al sistema dei controlli, va rilevato come il decreto Ristori riproponga il modello già utilizzato per il contributo di maggio: trovano conferma, infatti, sia le verifiche poste a carico dell’Amministrazione Finanziaria ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Dpr 600/1973 sia quelle antimafia ex Dlgs 159/2011.

