Controlli e liti

L’Agenzia tranquillizza: sul 110% «controlli ordinari»

L’Agenzia tranquillizza: per il superbonus utilizzerà le verifiche tradizionali

di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Controlli ordinari per il superbonus, non lontani da quelli che vengono effettuati in altre situazioni su tutti i contribuenti. Antonio Dorrello, direttore centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell’agenzia delle Entrate è intervenuto nel corso dello speciale Telefisco per tranquillizzare i contribuenti sull’attività di verifica con la quale dovranno confrontarsi nei prossimi anni.

«Il superbonus - ha spiegato - è un’agevolazione importante. Dovremmo evitare di far preoccupare e di parlare di rischi per i contribuenti: i controlli previsti dalla legge sul superbonus sono quelli ordinari e tradizionali». Quindi, ci sarà «il controllo formale per coloro che utilizzeranno il superbonus in detrazione nella propria dichiarazione. Devono conservare le fatture, le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute». Si tratta, insomma, di «quello a cui siamo abituati tutti noi contribuenti, anche per le spese mediche».

Per i soggetti che esercitano l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito, poi, - ha detto ancora Dorrello - «si utilizzeranno le ordinarie attività di controllo ma con le limitazioni che ci sono all’interno dell’articolo 119, che ben chiariscono come ci sia un affidamento del terzo che riceve la cessione del credito».

Per consentire una sorta di bilanciamento, in modo che non ci siano troppi timori del controllo successivo, «il legislatore ha inserito quei due elementi che sono in realtà dei controlli ex ante, il visto di conformità e l’asseverazione dei requisiti tecnici degli interventi effettuati».

Allora, quando la pratica è ben istruita, i professionisti hanno effettuato un lavoro adeguato e tutte le carte vengono correttamente messe insieme, «possiamo - conclude Dorrello - tranquillizzare i cittadini che non ci saranno ripercussioni e che l’Agenzia utilizzerà controlli ordinari con le modalità tradizionali alle quali noi tutti siamo abituati come contribuenti».

Quali sono i controlli

Il sistema dei controlli, comunque, è ancora tutto da collaudare: l’agenzia delle Entrate - va ricordato - procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione superbonus e i controlli (articolo 121 del Dl 34/2020) sono eseguiti nei termini di cui all’articolo 43 del Dpr 600/73 e all’articolo 27, commi 16-20, del Dl 185/2008, cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si è fruito della detrazione. Ma quando invece si sia scelta la cessione del credito o lo sconto in fattura, e sia stato quindi accertato l’utilizzo in compensazione di un credito inesistente, l’ufficio può notificare l’atto di recupero sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

L’attività dell’Enea

A monte, però, ci sono le verifiche svolte dall’Enea sulle asseverazioni, cioè sulle dichiarazioni sottoscritte dal tecnico abilitato, con le quali si attesta che gli interventi di riqualificazione energetica sono rispondenti a quanto previsto dalle norme (soprattutto il decreto requisiti) .

Vengono quindi accertate la chiusura delle attività (ma anche dei Sal) e attestate la conformità delle opere rispetto al progetto, il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico con l’attestato di riqualificazione (o l’esistenza di un miglioramento antisismico), la congruità delle spese sostenute per realizzare gli interventi. L’asseverazione è compilata online nel portale informatico Enea e va trasmessa entro 90 giorni dalla fine lavori

L’Enea svolgerà una serie di controlli anche automatizzati direttamente sul portale (in base agli articoli 5-7 del decreto Asseverazioni del Mise del 6 agosto 2020, i controlli sulla regolarità delle asseverazioni sono svolti a campione su almeno il 5% delle asseverazioni globalmente trasmesse) e trasmetterà poi con cadenza bimestrale tutte le risultanze dei controlli al Mise.

Da qui, se verranno riconosciuti gli estremi per procedere con la contestazione, le carte passeranno all’agenzia delle Entrate, cui spetterà l’attuazione delle attività per la decadenza dal beneficio.

La realtà è che, con il sistema attuale, gli aspetti di verifica tradizionale (bonifici parlanti, fatture, eccetera) dovrebbero essere controllati dai professionisti che ne rispondono inviando il visto di conformità, mentre gli aspetti tecnici sono a carico dell’Enea. L’Agenzia, quindi, pur rimanendo titolare dei controlli, li effettuerà contando sul fatto che molto lavoro sarà fatto da altri.

In condominio

Va però segnalata, sul tema dei controlli, la risposta data dalle Entrate nel corso di Telefisco Estate del 23 giugno: alla domanda su cosa accade quando solo alcuni condòmini, per vincere le ostilità in assemblea, abbiano deciso di accollarsi la quota di spese dell’intervento a carico dei dissenzienti, le Entrate hanno risposto che «in tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del superbonus esclusivamente il condòmino che ne ha fruito».

Quindi, per i condòmini che non avranno voluto saperne del superbonus, doppio vantaggio: verranno fatti i lavori sulle parti comuni, di cui beneficeranno direttamente, ma non avranno alcuna conseguenza in caso di revoca dell’agevolazione per una qualsiasi ragione.

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