Professione

Controlli di qualità da comunicare a tutto il personale

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di Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni

Gli articoli 10-ter e 10-quater del Dlgs 139/2010 stabiliscono che il soggetto incaricato della revisione, oltre a doversi dotare di procedure adeguate per l’accettazione, lo svolgimento e il mantenimento dell’incarico, debba dotarsi di un sistema di controllo interno della qualità per verificare il rispetto delle regole a tutti i livelli della struttura.

Le norme stabiliscono due piani di controllo e di implementazione di un sistema di qualità per la revisione legale: da un lato c’è il controllo interno alla stessa struttura del revisore legale, che segue i principi «Isqc Italia 1» e «Isa Italia 220» e dall’altro c’è il controllo esterno della qualità, previsto dall’articolo 20 del Dlgs 39/2010 e operato per gli enti non di interesse pubblico dal Mef e per gli enti di interesse pubblico dalla Consob.

Il controllo interno

Il controllo interno riguarda sia la verifica del sistema di controllo della qualità messo a punto nelle società di revisione o negli studi professionali (secondo quanto previsto dal principio Isqc 1 Italia), sia il controllo della qualità fatto dal professionista nell’ambito dell’incarico di revisione legale (secondo quanto previsto dal principio di revisione Isa Italia 220).

Secondo quanto previsto dal principio Isqc Italia 1, il soggetto abilitato alla revisione deve istituire e mantenere un sistema di controllo interno della qualità che permetta di conseguire una ragionevole sicurezza sia che il soggetto abilitato alla revisione e il suo personale rispettino i principi professionali e le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, sia che le relazioni emesse dal soggetto abilitato siano appropriate.

Inoltre, secondo il principio Isa Italia 220, le procedure di controllo della qualità del singolo incarico devono permettere al revisore di acquisire una ragionevole sicurezza che la revisione contabile sia svolta conformemente ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e che la relazione di revisione emessa sia appropriata alle circostanze.

Le procedure interne vanno comunicate a tutto il personale coinvolto in forma scritta, evidenziandone la descrizione e gli obiettivi, il senso di responsabilità individuale e l’importanza di adeguarsi alle direttive. L’Isqc Italia 1 prevede una procedura semplificata per i soggetti abilitati di minori dimensioni che svolgono l’incarico in società diverse da quelle di interesse pubblico. La semplificazione consiste nel poter dosare la documentazione e la comunicazione delle direttive in misura proporzionata alla natura dell’attività svolta.

Il controllo esterno

L’attività di controllo esterno di qualità previsto dall’articolo 20 del Dlgs 39/2010, modificato dall’articolo 19 del Dlgs 135/2016, che interessa tutti i revisori iscritti nel Registro, ad oggi non è ancora avviata, in mancanza del regolamento applicativo da parte del Mef.

Nel caso in cui il revisore svolga l’incarico in enti di interesse pubblico (Eip), il controllo esterno di qualità viene svolto ogni tre anni da parte della Consob. Se invece il revisore non svolge incarichi in Eip, il controllo viene effettuato dal Mef ogni sei anni.

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