Il Dlgs 49/2020, che recepisce la direttiva Ue 1852/2017, aggiunge un ulteriore meccanismo nella risoluzione di controversie fiscali che generano doppia imposizione, prevedendo una maggiore centralità del contribuente. L’intervento risponde all’esigenza di colmare le lacune che presentano sia le Map da trattato che arbitrali.

Il decreto, il cui ambito applicativo si estende a tutti gli accordi sottoscritti dall’Italia e alle controversie derivanti dalla loro interpretazione, contempla un meccanismo che pone un freno alle lungaggini delle autorità competenti, vero grande limite di questi strumenti. Anche nei casi più complessi non dovrebbe superarsi la durata complessiva di tre anni dall’avvio. Del resto ciascuna fase (istanza di reclamo, procedura amichevole, procedura arbitrale, decisione finale ed esecuzione), è contrassegnata da precisi termini, nonché da rimedi contro l’inerzia delle parti. Il contribuente può superare eventuali empasse nel corso della procedura richiedendo l’istituzione di una commissione (commissione consultiva o comitato permanente) e accedere alla fase arbitrale.

È possibile attivare la procedura ogni qualvolta si presenti un caso di “imposizione aggiuntiva”, andando quindi oltre i casi di doppia imposizione. Occorre farlo entro il termine di tre anni dalla notifica dell’atto di accertamento che ha generato l’imposizione aggiuntiva (si fa chiarezza quindi sul dies a quo dal quale computare tale termine). Si impone l’abbandono di altre Map sulla medesima questione (anche se la nuova procedura può riguardare solo i periodi di imposta in corso al 1 gennaio 2018 e successivi).

Novità di assoluto rilievo è la possibilità di accedere alla procedura anche nel caso di definizione della controversia attraverso istituti deflattivi del contenzioso (si pensi, su tutti, all’accertamento con adesione) o nel caso di omessa impugnazione. Storicamente i contribuenti hanno preferito la strada dell’accertamento con adesione domestico, soprattutto per i tempi e le certezze di questo istituto. Ora, dopo l’accertamento con adesione, il contribuente può accedere liberamente alla nuova procedura (conservando anche il beneficio sulla riduzione delle sanzioni). Nel caso di ravvedimento operoso, invece, non sembra possibile accedere all’istituto, circostanza che desta perplessità in quanto contraria alla ratio della novella.

In caso di impugnazione dell’atto dinanzi ai giudici tributari, la causa viene sospesa, su istanza del contribuente, sino al termine della procedura. L’istanza deve intervenire prima di una sentenza definitiva o di una conciliazione. Lo stesso rigetto dell’istanza di avvio della procedura amichevole può essere impugnato dinanzi alla commissione tributaria.

Si tratta in definitiva di uno strumento che sarà sempre più presente tra le alternative concrete a disposizione del contribuente. Nel valutarlo tuttavia non va dimenticata la preclusione in caso di condanna (attenzione, non basta più l’indagine) in un procedimento penale e la tematica delle sanzioni amministrative che sono escluse dalla procedura: vanno applicate sulle imposte rideterminate (a meno che non siano già state definite) e possono essere rimborsate solo in caso di annullamento integrale della pretesa.

Riproduzione riservata Ⓒ