Questo articolo affronta alcuni dei quesiti formulati dai partecipanti nel corso dell'incontro di Master Contabilità e Fisco, il percorso di aggiornamento dedicato ai professionisti che si occupano in modo particolare di adempimenti, ai collaboratori di studio e ai dipendenti.

1. Il rimborso spese a forfait rientra nel calcolo del limite dei ricavi per i contribuenti forfettari? va assoggettato a cassa di previdenza?

Sì. Occorre distinguere tra:

  • rimborsi spese addebitati in modo forfetario;
  • rimborsi spese addebitati in modo analitico;
  • anticipazioni spese in nome e per conto del cliente.

I rimborsi spese addebitati in modo forfetario costituiscono parte integrante del compenso professionale o del corrispettivo percepito e concorrono:

  • alla verifica del limite di accesso e permanenza nel regime forfetario;
  • alla determinazione del reddito forfetario;
  • alla base imponibile previdenziale (INPS o Cassa professionale, secondo le regole della gestione di appartenenza).

Diversamente, le spese anticipate in nome e per conto del cliente, documentate e riaddebitate ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972, possono essere escluse dal compenso e dall'imponibile IVA; tuttavia tale fattispecie è distinta dal rimborso forfetario.

Con riferimento infine ai rimborsi spese addebitati in modo analitico, il nuovo articolo 54 c.2lett b) Tuir prevede, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, che le spese  siano indeducibili dal reddito e il riaddebito analitico non concorra alla determinazione del reddito. Non risultano tuttavia  chiarimenti ufficiali circa l'estensione di tale regola di determinazione del reddito anche ai contribuenti che applicano il regime forfetario.

2. L'attività di locazione di fabbricati è una causa ostativa al regime forfettario, oppure no?

Tra le cause ostative al regime forfetario indicate dall' art. 1 co. 57 della L. 190/2014 non è presente l'attività di locazione di fabbricati.

La lettera c) del citato co. 57 prevede infatti quale causa di esclusione l'esercizio in via esclusiva o prevalente di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, co. 1, numero 8), del D.p.r. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993.

3. Una persona fisica detiene una partecipazione pari al 50% in una S.r.l. che gestisce un poliambulatorio medico ed è, al contempo, amministratore della società. Lo stesso soggetto esercita inoltre la professione di medico in forma individuale, con propria partita IVA. Si chiede se, in tale situazione, possa applicare il regime forfetario ovvero se ricorra una causa ostativa, tenuto conto del rapporto tra l'attività professionale svolta individualmente e quella esercitata dalla società.

Secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014, non possono ricorrere al regime forfetario i soggetti che, contemporaneamente all'attività controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9 del 10.4.2019 la causa ostativa opera al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

  • controllo diretto o indiretto della società, da valutarsi secondo i criteri dell'art. 2359 c.c.;
  • esercizio da parte della società di attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

Inoltre, sulla base dei chiarimenti della citata circolare n. 9/E/2019, la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente se:

  • i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dal contribuente e dalla srl appartengono alla medesima sezione ATECO;
  • i contribuenti effettuano prestazioni di servizi, tassabili con imposta sostitutiva, nei confronti della srl, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlati componenti negativi di reddito.

Con riferimento al caso proposto, si rileva il ricorrere della prima condizione, costituita dal controllo diretto di cui all'art. 2359, co. 1, n. 2, del c.c.. In particolare risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato art. 2359 del codice civile in quanto il contribuente dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
Venendo alla seconda condizione, dal momento che le due attività rispettivamente svolte dal contribuente  e dalla società a responsabilità limitata controllata dovrebbero ricadere nel medesimo codice ATECO, la riconducibilità delle due attività economiche esercitate potrebbe ritenersi sussistente, nel caso in cui la persona fisica che usufruisce del regime forfetario va a percepire compensi per il ruolo di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata la quale, a sua volta, dedurrà dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

4. Se nel 2026 il reddito lordo da lavoro dipendente è di euro 34.000, per l'anno 2027 si può essere forfettari?

L'art. 1 co. 57 lett. d-ter della L. 190/2014 dispone che l'applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell'anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.

Per l'anno 2025 tale limite è stato incrementato a 35.000 euro dall'art. 1 co. 12 della L. 207/2024; intervenendo su tale disposizione l'art. 1 co. 27 della L. 199/2025 ha esteso il limite di 35.000 euro anche per il 2026.

Per effetto di tali novità, nel 2026 il regime forfetario è applicabile anche dai soggetti che, al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla L. 190/2014, nel 2025 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, ma entro il limite di 35.000 euro.
L'innalzamento della soglia riguarda solo il 2025 e il 2026; di conseguenza, in assenza di ulteriori modifiche legislative, ai fini dell'applicabilità del regime forfetario per il periodo di imposta 2027 e successivi, la soglia dovrebbe tornare a 30.000 euro.

5. Nel caso di trasformazione involutiva di una società in nome collettivo, con prosecuzione dell'attività da parte di uno dei soci mediante apertura di una partita IVA individuale in regime forfetario, si chiede se, ai fini contributivi, possa continuare a beneficiare della riduzione del 50% dei contributi INPS. In particolare, il socio si è iscritto per la prima volta alla Gestione Artigiani nel 2025 e ha ottenuto l'agevolazione contributiva prevista per i nuovi iscritti. Il successivo passaggio dall'attività esercitata in forma societaria a quella svolta come impresa individuale comporta la perdita del beneficio oppure è possibile continuare a fruirne fino alla naturale scadenza?

Il quesito verte sul caso di trasformazione involutiva di una SNC, a seguito della quale il socio  - presumibilmente essendo rimasto unico socio - prosegue l'attività come impresa individuale. Inoltre, ricorrendone i presupposti (esistenti sulla base del quesito posto), l'imprenditore individuale applica il regime forfetario. Nel quesito si indica inoltre che il socio aveva richiesto la riduzione del 50% dei contributi previdenziali, per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti nel corso del 2025 (introdotta dalla legge di bilancio 2025).

Ricordiamo che l'agevolazione è rivolta a titolari di ditte individuali, soci di società (sia di persone che di capitali), coadiuvanti e coadiutori familiari. L'agevolazione dura 36 mesi dall'avvio dell'attività.

L'agevolazione è riconosciuta ai soggetti che:

  • hanno avviato l'attività nel 2025;
  • si sono iscritti per la prima volta alla Gestione Artigiani o Commercianti nel 2025;
  • mantengono l'iscrizione alla gestione previdenziale

La norma collega il beneficio alla prima iscrizione previdenziale del soggetto e non alla permanenza della specifica forma giuridica originaria. La durata è pari a 36 mesi dalla data di avvio dell'attività.

Se il soggetto che - avendone i requisiti - ha richiesto l'agevolazione nel 2025 continua a essere iscritto alla medesima Gestione Artigiani, allora non si ha nuova iscrizione con la partita iva individuale ma prosecuzione della stessa attività sotto diversa forma giuridica, senza soluzione di continuità con riferimento all'iscrizione contributiva. Salvo futuri chiarimenti INPS di segno contrario, la riduzione contributiva del 50% dovrebbe continuare ad applicarsi: la mera modifica della forma giuridica, in presenza di continuità dell'attività e dell'iscrizione previdenziale, non dovrebbe comportare la decadenza dall'agevolazione.

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