Contabilità

Cooperative sociali esonerate dalle ritenute sui contributi dei bandi

Sì al beneficio anche per somme erogate all’ente per scopi istituzionali

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Coop sociale, sì alla ritenuta sui contributi derivanti da bandi. È quanto emerge nella risposta a interpello 586/2021, in cui l’Amministrazione finanziaria torna a fare il punto sul trattamento fiscale delle somme percepite dagli enti non commerciali per il finanziamento delle proprie attività. Il caso riguarda una cooperativa sociale, Onlus di diritto, percipiente contributi in forza dell’aggiudicazione di un bando, che interpella l’Agenzia sull’obbligo o meno di operare, in relazione a tali somme, la ritenuta del 4% a titolo d’imposta (articolo 28, comma 2 del Dpr 600/73).

Valutazioni che dipendono sia dall’inquadramento degli enti eroganti e percipienti che dal tipo di attività effettuata a fronte dei contributi.

A livello oggettivo, l’articolo 28 non individua la tipologia di contributo da assoggettare a ritenuta, prevedendo una formulazione ampia ed escludendo dall’ambito applicativo solo quelli destinati all’acquisto di beni strumentali. Con la precisazione che potranno ricomprendersi solo i contributi riferiti ad un’attività commerciale produttivi di reddito d’impresa.

Per i soggetti eroganti la norma contiene un elenco puntuale (regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati), che, tuttavia, non si accompagna ad una altrettanta precisa individuazione dei destinatari dei contributi. L’articolo 28 richiama genericamente la nozione di “impresa” generando qualche dubbio interpretativo sull’applicabilità o meno della ritenuta del 4% in ambito non profit.

Sul punto, la risposta è positiva e in linea con i precedenti orientamenti di prassi (Ris. 108/E/2004; Ris. 193/E/2002). Stando alla condivisibile risposta dell’Agenzia, nella nozione di “impresa” si ricomprendono non solo le imprese in senso stretto ma tutti quegli enti, inclusi i non commerciali, che svolgono attività commerciale (seppur in via non principale).

Va detto tuttavia che la risposta dell’Agenzia non menziona le specifiche agevolazioni sul punto previste per le Onlus. Da quanto è dato rilevare si tratta di un tema che sembra essere stato escluso proprio dall’istante in quanto non contemplato nell’interpello. In ogni caso va rilevato che le coop sociali, in quanto Onlus di diritto, beneficerebbero dell’esonero delle ritenute sui contributi, ove corrisposti da enti pubblici (articolo 16, comma 1 del Dlgs 460/1997). L’esonero opererebbe anche nel caso in cui si tratti di somme erogate all’ente per il perseguimento di finalità istituzionali e a fronte di un’attività svolta con modalità non commerciali (Ris. n. 8/722 del 1985).

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