Diritto

Cooperative sociali nella sezione speciale del Registro

Non sono però ammesse attività diverse rispetto a quelle statutarie

di Gabriele Sepio

Con la riforma del Terzo settore, le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale, transitando automaticamente nella sezione speciale del Registro imprese senza la necessità di modifiche. Tuttavia tali enti potranno valutare l’opportunità di procedere ad una modifica per allineare lo Statuto alle nuove disposizioni. In questo contesto ai fini di un’eventuale revisione occorrerà prestare particolare attenzione. Le cooperative sociali, infatti, applicano le disposizioni della Riforma nel rispetto della normativa specifica (legge 381/1991) e in quanto compatibili. Pertanto, bisognerà verificare quali aspetti trovano già una puntuale regolamentazione nell’ordinamento cooperativo – in contrasto o sovrapposizione con le nuove disposizioni – e quando, invece, la normativa della riforma si applica alle coop sociali in quanto imprese sociali di diritto.

Sicuramente, una delle indicazioni che potrà essere inserita nello Statuto riguarda le attività esercitabili ma con necessari accorgimenti tra cooperative di tipo A (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) e B (inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati). Per le prime, il Dlgs 112/2017 ha ampliato il raggio d’azione, includendo alcune attività ulteriori come, le prestazioni sanitarie, le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa che se gli enti vorranno esercitare dovranno includere nello statuto. A differenza delle imprese sociali non sono ammesse attività diverse rispetto a quelle statutarie, ma solo strumentali e connesse. Una coop sociale di tipo B invece ha più flessibilità: ad esempio, un ente che produce/vende ortaggi grazie al lavoro di persone disabili potrebbe svolgere servizi di manutenzione dei campi per conto di altri agricoltori con modalità diverse da quelle previste per l’attività istituzionale (entro il limite del 30% dei ricavi complessivi).

Per quanto concerne, invece, l’organizzazione interna la disciplina delle cooperative viene integrata con le nuove regole della Riforma. Rimangono invariate le norme sui lavoratori non potendo trovare applicazione il rapporto tra retribuzione minima e massima di uno a otto previsto dall’articolo 13 del Dlgs n. 112/2017. Sarà possibile, invece, prevedere nello Statuto il rimborso ai volontari delle spese sostenute per importi non superiori a 10 euro e 150 mensili. Sul fronte degli adempimenti, invece, le cooperative sociali non sono obbligate a nominare uno o più sindaci all’atto della costituzione (come richiesto dall’articolo 10 del Dlgs 112/2017), ma continuano ad applicare le norme del codice civile (articoli 2543 e 2477) che impongono l’organo di controllo solo in ipotesi particolari (redazione del bilancio consolidato; controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti; superamento di precisi limiti dimensionali; emissione di strumenti finanziari non partecipativi). Discorso diverso invece per l’obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale (9, comma 2, Dlgs 112/2017): al pari delle altre imprese sociali, anche le coop sociali devono sottostare a tali adempimenti, in quanto compatibili con la natura dell’ente ed in linea con i canoni di trasparenza a base della riforma.

Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 25 febbraio

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