Con l’ordinanza 15 aprile 2026, n. 9629, la Cassazione è tornata sul perimetro degli apporti dei soci rilevanti ai fini della determinazione del costo fiscale delle partecipazioni, affermando che il versamento in conto futuro aumento di capitale, se non seguito dalla relativa delibera entro il termine convenuto, non incrementa il costo fiscale della partecipazione ai sensi dell’articolo 94, comma 6, Tuir, né ai fini del regime Pex né delle plusvalenze integralmente imponibili. Il principio, coerente con la linea di legittimità tracciata dalla Cassazione 31186/2018, 29330/2020, 34503/2021 e 24093/2023, assume rilievo operativo di primo piano alla luce del Dl 38/2026, che ha soppresso la soglia partecipativa del 5% per l’accesso alla participation exemption, estendendone l’ambito applicativo anche a posizioni di minore entità e rendendo centrale, nelle operazioni straordinarie e nella due diligence, la verifica puntuale degli apporti astrattamente idonei a incrementare il costo della partecipazione.
L’articolo 94, comma 6, Tuir e il perimetro dei versamenti rilevanti
Il regime della participation exemption si regge sui quattro requisiti congiunti indicati dall’articolo 87, comma 1, Tuir:
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese antecedente la cessione (lettera a);
- classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (lettera b);
- residenza della partecipata in Stato o territorio non a fiscalità privilegiata (lettera c);
- esercizio da parte della partecipata di un’impresa commerciale ai sensi dell’articolo 55 Tuir (lettera d).
Al ricorrere di tali presupposti, il 95% della plusvalenza da cessione è esente da imposizione.
La plusvalenza – esente o imponibile – si determina per differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri...


