In tema di compensazione di crediti Iva, la mancata coincidenza soggettiva tra il professionista che appone il visto di conformità alla dichiarazione Iva e il soggetto che predispone e trasmette la dichiarazione non legittima, di per sé, il recupero del credito compensato, degli interessi e l’irrogazione di una sanzione, qualora il credito sia effettivamente esistente, la dichiarazione sia munita di visto e il visto sia stato rilasciato da un soggetto abilitato. Sono queste le indicazioni contenute...

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