Il diniego alla fruizione del credito d’imposta per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili non ne determina l’inesistenza ma la non spettanza, con la conseguente inapplicabilità del termine decadenziale di otto anni delle sanzioni più onerose.

Le nuove definizioni di credito inesistente e non spettante, introdotte dal Dlgs 87/2024, hanno natura innovativa risultando quindi irrilevanti per i fatti anteriori alla loro entrata in vigore e per i giudizi pendenti, che restano disciplinati dal...

Riproduzione riservata Ⓒ