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Credito d’imposta pubblicità, istanze dal 1° al 31 marzo con il modello aggiornato

di Federico Gavioli

Da lunedì 1° marzo e fino al 31 marzo, si potrà presentare la comunicazione che consente la “prenotazione” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, con il modello aggiornato il 24 febbraio con le relative istruzioni, pubblicati sia sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, sia su quello del dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le modifiche della legge di Bilancio

Faccimao un passo indietro. Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti «de minimis».

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, della legge 178/2020) ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.

Solo per questi ultimi investimenti , pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina contenuta nell’articolo 57-bis del Dl 50/2017: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Le modalità di presentazione

Nel modello denominato «Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali» con le relative istruzioni, è chiarito che la presentazione avviene esclusivamente in via telematica, al dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia con le seguenti modalità: direttamente da parte del soggetto abilitato ai servizi telematici delle Entrate o tramite intermediari abilitati.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.

Per ogni anno per cui è richiesto il credito d’imposta va presentata una singola comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e una singola dichiarazione sostitutiva.Il dipartimento per l’Editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.I richiedenti, dal 1° al 31 gennaio 2022, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva , utilizzando lo stesso modello.