Per le persone fisiche (non imprenditori) la dibattuta equiparazione delle criptovalute alle valute tradizionali implica che l’agenzia delle Entrate applichi le regole previste dall’articolo 67 del Tuir. Quindi le cessioni a pronti di criptovalute non dovrebbero generare redditi imponibili, salvo nel caso in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media superi un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continuativi nel periodo d’imposta (comma 1, lettera c-ter, dell’articolo 67 citato). E ciò in quanto, al superamento di tale soglia, assumerebbe quella finalità speculativa che contrasterebbe con la ratio dell’esclusione. Per cessione, inoltre, si intenderebbe non solo la conversione di criptovalute con euro, ma anche con un’altra valuta virtuale.

Le regole per le cessioni a pronti non sembrano comunque applicabili alle cessioni a termine di criptovalute, vista la loro natura speculativa, che dovrebbe renderle tassabili con aliquota al 26 per cento. Un eventuale diverso inquadramento delle criptovalute tra i beni immateriali o gli strumenti finanziari porterebbe invece a rendere eventuali plusvalenze sempre tassabili, senza distinguo.

Monitoraggi e beni digitali

Dalla qualificazione come valute virtuali l’Agenzia fa discendere altresì l’obbligo di monitoraggio fiscale. Ciò lascia perplessi in generale, ma soprattutto nei casi in cui la chiave privata è in possesso di un residente in Italia. Nella realtà, poi, la criptovaluta resta “salvata” sul ledger e, in quanto tale, non risiede in alcuna giurisdizione. Ciò che rileva, quindi, non è il luogo dove viene conservata, ma la possibilità di disporne. Tuttavia, con la risposta a interpello 788/2021, l’Agenzia ribadisce che le valute virtuali devono sempre essere indicate nel quadro RW, pur non scontando l’Ivafe.

Mancano invece indicazioni sugli Nft, ed è ancor più difficile comprendere come si possa ritenere il bene digitale posseduto all’estero, poiché i dati all’interno della blockchain sono presenti su server decentralizzati, non presenti in alcuna giurisdizione. Inoltre, qualora sia diversa la localizzazione del token e del bene fisico cui si riferisce, le due fattispecie dovranno essere, nel caso, distinte.

L’auspicio è che il diffondersi degli Nft (e magari anche la recente pronuncia della Corte di Giustizia, causa C-780/2019, sull’obbligo di monitoraggio fiscale spagnolo, che depone per l’eliminazione in toto dell’obbligo almeno per un certo tipo di attività) contribuiranno a rendere più mature le elaborazioni di giurisprudenza, prassi e dottrina in materia.

Discutere, ad esempio, di metaverso e di come eventualmente monitorare gli asset comprati in tale mondo di mezzo dovrebbe infatti far comprendere che non stiamo disquisendo di beni detenuti all’estero da monitorare con il quadro RW. O meglio: occorre chiedersi se tale adempimento sia coerente con l’evoluzione della tokenizzazione dei beni o diffusione di asset collegati alla tecnologia Dlt. Ed è evidente che tale dibattito deve tenere in considerazione anche gli sviluppi connessi al decreto del Mef del 13 gennaio 2022 e alle direttive Dac 7 e Dac 8.

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