Accertamento

Adempimento collaborativo: codice di condotta
Dm Mef 29 aprile 2024 (GU 7 giugno 2024, n. 132)

Il Codice definisce gli obblighi assunti dall’agenzia delle Entrate da una parte e il contribuente dall’altra parte, allorché quest’ultimo opti per chiedere l’ammissione al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7, Dlgs 128/2015 (istituto da ultimo modificato dal Dlgs 30 dicembre 2023, n. 221).

I reciproci impegni devono essere sottoscritti dalle parti in sede di ammissione al regime di compliance .

L’agenzia si impegna a perseguire l’obiettivo del massimo livello di adesione spontanea agli obblighi fiscali e ad agire, verso il contribuente, in buona fede e nel rispetto dei doveri di correttezza, oltre che a comportarsi secondo i principi sanciti dallo Statuto dei diritti dei contribuenti e dal Codice (lealtà, onestà, integrità, trasparenza, chiarezza e massima diligenza professionale).

Il contribuente che aderisce al regime collaborativo deve agire nel pieno rispetto della legalità ed improntare i propri comportamenti alla correttezza e alla buona fede, sia nei confronti dell’amministrazione finanziaria sia all’interno della propria organizzazione.

Così, ad esempio, il contribuente si impegna a promuovere e garantire all’interno della propria organizzazione condotte improntate alla trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa, mediante la comunicazione di standard comportamentali coerenti con tali principi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una cultura del controllo che coinvolga l’intera organizzazione.

Inoltre, il contribuente si impegna ad attuare e diffondere un sistema normativo interno in cui l’insieme dei valori, dei principi e degli obiettivi che costituiscono la cultura aziendale venga disciplinato in appositi documenti quali codici etici, codici di condotta, linee guida comportamentali, che tengano conto anche della variabile fiscale.

Il contribuente si impegna a considerare il governo degli aspetti fiscali e la conformità alle norme tributarie come elementi fondanti dei propri meccanismi di controllo e sistemi di gestione del rischio.

In particolare, esso garantisce che i propri organi di gestione adottino una strategia fiscale che permetta di assicurare che i rischi finanziari, legali e di reputazione associati alla fiscalità, siano del tutto identificati, valutati e gestiti.

Gli impegni reciprocamente assunti vincolano i soggetti: a) a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime è trasmessa all’agenzia; b) per tutti gli anni successivi (opera il tacito rinnovo), fino a quanto il contribuente non comunicherà la volontà di non permanere nel regime in esame.

Se, con successivo decreto del Mef, venisse modificato, integrato o sostituito il codice di condotta, sarà onere dell’agenzia delle Entrate e dei contribuenti aderenti sottoscrivere il nuovo codice secondo i termini e le modalità individuate con l’approvazione dello stesso ovvero nei 90 giorni dopo la data di entrata in vigore del successivo decreto.

Accertamento

Adempimento collaborativo: risposte agli interpelli
Dm Mef 20 maggio 2024 (GU 7 giugno 2024, n. 132)

L’adesione, da parte dei contribuenti, al regime di adempimento collaborativo (articoli 3-7, Dlgs 128/2015) consente agli stessi di instaurare un confronto costante con l’agenzia delle Entrate, al fine di prevenire e risolvere – prima della presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’assolvimento di altri obblighi tributari - le controversie in materia fiscale.

Quanto agli interpelli che il contribuente che aderisce al regime dell’adempimento collaborativo potrà sottoporre all’Agenzia, viene modificato il Dm 15 giugno 2016. In particolare viene aggiunto l’articolo 9-bis, il quale prevede che l’agenzia delle Entrate comunica al contribuente istante uno schema di risposta contenente una sintetica illustrazione della propria interpretazione, assegnando un termine di almeno 30 giorni affinché il contribuente possa formulare eventuali osservazioni. Ciò in ossequio allo Statuto dei diritti dei contribuenti (articolo 11, legge 212/2000) e all’articolo 6, comma 2-bis, Dlgs 128/2015 (introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera c), Dlgs 221/2023) il quale prevede che l’agenzia, prima di notificare una risposta sfavorevole a un’istanza di interpello invita il contribuente a un contraddittorio.

Se il termine previsto per la presentazione delle osservazioni cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine per la risposta all’istanza di interpello è in ogni caso sospeso per un periodo di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica al contribuente dello schema di risposta.

Lo schema di risposta viene notificato al contribuente: a) prima della notifica di una risposta sfavorevole (o anche solo parzialmente sfavorevole) a una istanza di interpello; b) con le stesse modalità previste per la notifica della risposta all’istanza di interpello.

Crisi d’impresa

Convenzioni per l’accesso alle banche dati

Il provvedimento attesta la funzionalità delle convenzioni – tra l’agenzia delle Entrate, l’Inps e il Registro delle Imprese – per l’accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili per la gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Dal momento che, ad oggi, non è disponibile un sistema informatico per la cooperazione applicativa di cui al Codice dell’Amministrazione digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 367, comma 5, Dlgs 14/2019, il provvedimento attesta la funzionalità del collegamento telematico, con i tre citati Enti, tramite apposite convenzioni finalizzate alla fruibilità dei dati informatici.

In particolare, tali convenzioni sono state stipulate il 20 maggio 2024 con l’agenzia delle Entrate, il 24 maggio 2024 con l’Inps e il 27 maggio 2024 con il Registro delle Imprese.

Agevolazioni

Bonus cuochi: modalità per la cessione
Provvedimento agenzia delle Entrate 31 maggio 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 31 maggio 2024)

L’articolo 1, commi 117-123, legge 30 dicembre 2020, n. 178 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività. Il credito è pari al 40% delle spese sostenute nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Inoltre, il comma 121 del medesimo articolo prevede che il credito di cui sopra, in luogo dell’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17, Dlgs 9 luglio 1997, n. 241 (nel modello F24), può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In attuazione dell’articolo 10, comma 2, Decreto Mise 1° luglio 2022, il Provvedimento in esame stabilisce le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta comunicano all’agenzia delle Entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito stesso, anche parziale, ad altri soggetti (ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), e che le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l’apposita piattaforma già disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia stessa. I cessionari potranno utilizzare i crediti in compensazione, tramite modello F24, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, indicando lo stesso codice tributo (7053) istituito per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alla risoluzione 19 dicembre 2023, n. 71/E.

Accertamento delle imposte

Atti di recupero di indebite cessioni di crediti: Ufficio competente
Provvedimento agenzia delle Entrate 5 giugno 2024 ( www.agenziaentrate.gov.it 5 giugno 2024)

Il Dlgs 13/2024 ha inserito l’articolo 38-bis nel Dpr 600/1973 che, al comma 1, lettera g), prevede che la competenza alla formazione dell’atto di recupero: a) spetta all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto al momento della commissione della violazione; b) in mancanza del domicilio fiscale, spetta ad un’articolazione dell’agenzia stessa individuata con apposito provvedimento. A tal fine, il Provvedimento in esame individua il luogo di commissione della violazione (utile a stabilire la competenza dell’Ufficio) qualora risulti assente il domicilio fiscale del beneficiario. In particolare, viene individuato l’Ufficio fiscale competente ad emettere l’atto di recupero, di quanto indebitamente fruito, nell’ipotesi di cessione di crediti d’imposta e in assenza del domicilio fiscale del beneficiario. In tal caso l’atto di recupero andrà emesso dalla Direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del cessionario.

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