Gli spunti difensivi si baseranno, anche in futuro, innanzitutto sul fatto che si è di fronte a una valutazione dei verificatori. In sostanza, si tratta di costi o ricavi oggettivamente esistenti, il cui importo tuttavia per chi ha eseguito il controllo è eccessivo ovvero sottostimato

In entrambi i casi non si è in presenza di somme differenti rispetto a quelle indicate in fattura, nel senso che gli importi corrisposti sono esattamente quelli riportati nel documento fiscale, solo che l’amministrazione ritiene che il prezzo praticato sia superiore o inferiore rispetto a quello ritenuto “normale” dai controllori.

Si ricorda, poi, che ai fini della commissione della dichiarazione infedele non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.

Prima delle modifiche introdotte dal Dl 124/2019, inoltre, sempre in tema di valutazione erano escluse dall’ambito penale, a prescindere dal verificarsi di ogni ulteriore circostanza e quindi dall’indicazione dei criteri concretamente applicati, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differissero in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

Finora erano offerti due livelli di tutela in tema di valutazioni che interessavano anche i casi di transfer price: il primo di tipo quantitativo, rendendo irrilevante sotto il profilo penale le valutazioni errate, differenti del 10% rispetto a quelle ritenute corrette, il secondo di tipo qualitativo, indicando i criteri concretamente applicati, a prescindere pertanto dalla percentuale di differenza rispetto alla valutazione corretta.

Abrogando la causa di non punibilità di tipo quantitativo del 10% per evitare che le valutazioni possano avere rilevanza penale – ancorché a seguito di errori anche percentualmente bassi (sotto il citato 10%) – sarà necessario in futuro adottare idonee cautele indicando sempre nel bilancio, o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, i criteri concretamente applicati.

Si ritiene che tra detta documentazione rilevante vi sia quella relativa agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate.Detti oneri, in sintesi, sono assolti da un master file, che raccoglie informazioni relative al gruppo, e da una documentazione nazionale riportante le informazioni relative alla impresa residente). La comunicazione sul possesso di questa documentazione deve essere fornita in dichiarazione. In base all’articolo 1, comma 2 ter, del Dlgs 471/97 rispettando tali adempimenti non si incorre in sanzioni tributarie e si ritiene, a maggior ragione, in quelle di tipo penale

Va da sé che, venendo meno l’irrilevanza delle valutazioni entro il 10% a prescindere dalla documentazione posseduta, in futuro diventerà rilevante per le imprese che hanno rapporti con imprese controllate/collegate con sede all’estero di adempiere agli oneri documentali sui prezzi di trasferimento per mettersi al riparo, in caso di contestazioni sui valori delle transazioni infragruppo, dal rischio penale.

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