Vi sono questioni che l’agenzia delle Entrate deve chiarire con riferimento all’Ace “innovativa 2021”.Detto che l’Ace “innovativa” si applica anche agli incrementi intervenuti prima del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Dl 73/2021, si devono chiarire i rapporti tra l’Ace “innovativa” e l’Ace “ordinaria”, che normalmente dovranno convivere per il periodo d’imposta 2021.
In proposito si potrebbe partire dal presupposto che l’Ace “innovativa” sia una disciplina a sé stante, applicabile sugli incrementi fino ad € 5 milioni intervenuti nel 2021, mentre l’Ace ordinaria si applica agli incrementi ante 2021 ed a quelli 2021 eccedenti il limite dei 5 milioni.Ad esempio, occorre stabilire, in caso di conferimenti complessivamente superiori ad € 5 milioni effettuati in più tranche nel corso dell’anno, a quali di essi il criterio pro rata temporis previsto dall’articolo 1 del Dl 201/2011 (norma originaria) e dal Dm 3 agosto 2017 (decreto attuativo). Si pensi al caso di due conferimenti da € 5 milioni ciascuno, effettuati a gennaio 2021 ed a novembre 2021; in questo caso, si potrebbe ad esempio ipotizzare, per massimizzare il beneficio, che il contribuente possa applicare il criterio pro rata temporis al primo conferimento, ed applicare l’Ace “innovativa” sul secondo conferimento. Nel caso descritto, si ritiene che non si possano penalizzare i conferimenti effettuati prima del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Dl 73/2021, pena una lesione dell’affidamento del contribuente, che aveva effettuato i conferimenti confidando che la loro rilevanza pro rata temporis avvenisse dalla loro effettuazione.
Un’altra questione riguarda il limite del patrimonio netto, disattivato per l’Ace “innovativa”. Per fare un esempio, qualora sia effettuato un conferimento di € 7 milioni nel 2021, e il patrimonio netto sia pari a € 4 milioni, si potrebbe pensare di poter fruire dell’Ace “innovativa” sui 5 milioni, senza erodere i 4 milioni di limite del patrimonio netto, e fruire dell’Ace “ordinaria” sui restanti € 2 milioni, essendo capienti rispetto al patrimonio netto di 4 milioni.Un punto molto delicato riguarda poi le modalità di applicazione della disciplina antielusiva prevista ai fini Ace (articolo 10 Dm 3 agosto 2017), che dovrebbe avvenire in modo da evitare che nei gruppi, a fronte di un’unica immissione di liquidità, possa esservi una moltiplicazione dell’Ace “innovativa” e contemporaneamente che non vi sia penalizzazione. Si auspica che le Entrate forniscano presto i chiarimenti soprattutto sulla gestione dell’Ace innovativa rispetto a quella ordinaria, anche tramite una circolare in consultazione pubblica, vista l’immediata possibilità di fruire del beneficio e che, in caso di comportamenti difformi, venga riconosciuta la possibilità di ravvedimento senza sanzioni.

