Ogni azienda dovrà affrontare il tema “Covid-19” nel proprio bilancio secondo quanto previsto dall’Oic 29 che regolamenta «i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio» identificando tre tipi di eventi inquadrati come segue:
quelli da recepirsi in conformità al postulato della competenza, in quanto condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio;
quelli che non devono essere recepiti in quanto riferibili a situazioni sorte dopo la data di chiusura, e che pertanto non richiedono variazione dei valori di bilancio;
quelli che possono incidere sulla continuità aziendale.
A seguito dei recenti fatti la fattispecie applicabile sarebbe la seconda associando l’illustrazione degli effetti in nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Il processo di chiusura del bilancio impone che alcune voci di bilancio (attività) debbano essere valutate in base al cosiddetto impairment test. In questo caso, bisogna chiedersi se gli effetti del Covid-19 impongono la revisione di ipotesi e assunzioni teoricamente già sviluppati dal management ma che spesso vengono formalmente approvati nello stesso verbale di approvazione del bilancio.
Dette assumption sono soggettive ma devono anche essere ragionevolmente attendibili, perché altrimenti violerebbero l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. Ciò impone un motivato giudizio sull’esito finale della stima permettendo la verificabilità del processo a posteriori.
Occorre altresì rispettare anche il criterio della prudenza. Infatti, se da un lato i piani correttamente si dovranno basare su previsioni e assunzioni fatte dal management avendo a riferimento la data del bilancio, a tale data, gli effetti del Covid-19 non erano minimamente ipotizzabili, fatta eccezione per le imprese che intrattenevano rapporti con la Cina, e non rappresentavano una «condizione esistente alla data di riferimento del bilancio».
Gli amministratori dovranno fornire informazioni prospettiche possibilmente quantitative che, in casi estremi, potrebbero mettere in dubbio la continuità aziendale, ricadendo nell’ipotesi di cui al terzo punto, con l’effetto di dover applicare principi contabili diversi, come quelli di liquidazione.
Pertanto, il problema dell’aggiornamento non avrà effetti particolari sui dati di bilancio in quanto evento che si è manifestato nel 2020 ma si riverserà sulle valutazione che gli amministratori dovranno fare circa la continuità aziendale, la cui valutazione potrebbe diventare la vera criticità dei bilanci al 31 dicembre 2019 in considerazione che se «tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell’organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori debbono adeguatamente modificare il progetto di bilancio, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione del bilancio».

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