Rimangono alcuni dubbi e perplessità sul contenuto definitivo della circolare.
Con riferimento alle operazioni marginali, ossia quelle attive o passive il cui ammontare non superi il 5% del totale in valore assoluto dei componenti positivi e negativi indicati in dichiarazione, se da un lato si conferma la facoltà di analizzare tali operazioni seguendo lo schema del capitolo 2 della Documentazione nazionale ai fini della penalty protection, dall’altro viene precisato che, in assenza di tale facoltà, non si potrà beneficiare dell’esimente sanzionatoria, equiparando di fatto le transazioni marginali a tutte le altre transazioni.
Rimane dubbia la ratio dell’introduzione di tale concetto che, contrariamente a quanto previsto dalle Linee guida Ocse (si veda ad esempio il paragrafo 5.3.2), prevede l’onere di documentare in dettaglio le transazioni marginali.
Secondo l’Ocse le transazioni immateriali non dovrebbero richiedere una documentazione dettagliata mentre il set documentale dovrebbe invece rimanere focalizzato sulle transazioni più importanti.
Ulteriori perplessità si riscontrano sulla documentazione richiesta per coloro che scelgono di adottare l’approccio semplificato dell’Ocse. Tale set si compone di quattro capitoli, senza analisi di benchmark, il cui contenuto è allineato a quello dell’Ocse, cui devono essere aggiunti il Masterfile e altri capitoli ed allegati della Documentazione nazionale, non richiesti dall’Ocse, vanificando in tal modo la ratio della semplificazione. Inoltre, secondo l’Ocse, la predisposizione di tale set documentale è di per sè prova sufficiente a dimostrare il cosiddetto benefit test per la deducibilità del costo. Pertanto, le amministrazioni fiscali dovrebbero astenersi dal controllare e contestare il benefit test, laddove il contribuente abbia applicato l’approccio semplificato e preparato la relativa documentazione. Anche su questo punto la circolare si discosta dall’approccio dell’Ocse prevedendo che la documentazione non ha rilevanza ai fini della deducibilità del costo ex articolo 109 comma 5 del Tuir.
Infine, con riferimento alle riconciliazioni, che sono state oggetto di numerose richieste di chiarimenti in sede di consultazione pubblica, la circolare ha confermato la possibilità di calcoli su base aggregata senza fornire ulteriori indicazioni. È auspicabile che la genericità della circolare su questo tema sia dettata dalla volontà di concedere un’apertura per tener conto della varietà di ipotesi rinvenibili nei contesti multinazionali e valorizzare le informazioni già a disposizione del contribuente senza imporre rigidi schemi, considerato che l’amministrazione ha ampia facoltà di richiedere informazioni aggiuntive in sede di verifica.

