La recente sentenza Cedu nel caso Ferrieri e Bonassisa, che riguarda l’accesso ai dati bancari da parte dell’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei poteri istruttori, in violazione dell’articolo 8 della Convenzione, ha implicazioni pratiche molto significative. A distanza di meno di un anno dalla celebre sentenza Italgomme, la Corte ha rilevato ancora una volta una violazione del diritto al rispetto della vita privata, dovuta all’illimitata estensione dei poteri istruttori degli Uffici. Si avverte la mancanza di una riforma, che recepisca nel diritto interno lo standard di «prevedibile rilevanza» dei dati richiesti, che costituisce già un criterio consolidato nel campo dello scambio internazionale di informazioni tra le autorità fiscali.

Premessa. Indagini finanziarie e vita privata

Con la recente sentenza resa nel caso Ferrieri e Bonassisa c. Italia, depositata l’8 gennaio 2026 , la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sulla compatibilità della disciplina italiana sulle indagini finanziarie con il diritto alla vita privata, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Convenzione o Cedu).

La Corte Edu ha statuito che il quadro giuridico italiano non è compatibile con lo Stato di diritto perché conferisce all’Amministrazione finanziaria...

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