Riforma fiscale
Concordato preventivo biennale: approvata la metodologia
Con il Decreto viene approvata la metodologia relativa al Concordato preventivo biennale (Cpb) tramite la quale verrà elaborata la proposta del reddito e del valore della produzione concordati con riferimento alla base imponibile ai fini Irpef/Ires e Irap per i contribuenti tenuti all’applicazione degli Isa. A tal fine l’Allegato 1 descrive i passaggi metodologici che portano alla definizione della proposta di Cpb, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Irap.
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i redditi proposti tengono conto di quanto dichiarato nel periodo 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato considerando i risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d’imposta (compreso quello oggetto di dichiarazione), il confronto con i valori di riferimento settoriali e la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
Viene anche precisato l’ambito oggetto di applicazione e quello temporale.
Interessati alla proposta sono i contribuenti tenuti all’applicazione degli Isa (imprese e professionisti) che non abbiano debiti (salvo che non vengano estinti prima della scadenza del termine per aderire al Cpb) per un importo pari o superiori a 5mila euro (comprensivo di sanzioni ed interessi). Non possono aderire al Concordato neppure coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo, oppure coloro che sono stati condannati per specifici reati previsti dal Dlgs 74/2000, dall’articolo 2621 del Codice civile e dagli articoli 647-bis, 648-ter e 648-ter1 del Codice penale.
Con il Decreto vengono altresì individuate ulteriori cause di cessazione degli effetti del Concordato, come pure le modalità di adeguamento alla proposta di Cpb per il periodo d’imposta 2024 a seguito di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente. In particolare, se l’evento eccezionale (affitto dell’unica azienda; sospensione dell’attività; liquidazione ordinaria, giudiziale o coatta amministrative; eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ovvero eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli anche solo parzialmente inagibili, oppure danni alle scorte di magazzino che causano la sospensione del ciclo produttivo) determina minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, cessano gli effetti dell’accordo. Detti effetti straordinari (esclusi la liquidazione e l’affitto dell’azienda) consentono anche di godere di una riduzione del reddito/valore della produzione per il 2024 che va dal 10% al 30%.
Si ricorda che, per il primo anno di applicazione, è possibile aderire entro il termine previsto per l’invio dei modelli Redditi.
A seguito dell’emanazione del Decreto, l’agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software «Il tuo ISA 2024 CPB» che consente di calcolare l’Isa e il conseguente calcolo del Cpb. I contribuenti che applicano gli Isa e che intendono aderire al nuovo Cpb potranno fornire le informazioni necessarie all’elaborazione della proposta dichiarando i dati degli Isa e altri dati specifici utili a definire la proposta concordataria. Va rammentato che nel reddito, da dichiarare per il calcolo della proposta di Concordato, non si considerano le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze, come pure i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni, Geie e in società ed enti indicati nell’articolo 73, comma 1 del Tuir.
In ogni caso, i redditi concordati (e il valore della produzione netta ai fini Irap) da dichiarare per i periodi d’imposta 2024 e 2025 non potranno essere inferiori a 2mila euro.
Chi aderisce al Cpb gode dell’esclusione dagli accertamenti basati sulla verifica della correttezza e della corrispondenza delle scritture contabili (articolo 39, Dpr 600/1973) e gode di diritto dei benefici premiali specifici del regime Isa (ad esempio, esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti e per i rimborsi, esclusione dall’applicazione della disciplina sulle società non operative, esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che quello accertabile non ecceda di due terzi quanto dichiarato).
Redditi di impresa
Autotrasportatori: deduzioni forfetarie per il periodo d’imposte 2023
Il Mef, sulla base delle risorse disponibili e dell’adeguamento alle variazioni dell’indice Istat, annuncia che, per il periodo d’imposta 2023, le deduzioni forfetarie per le spese non documentate a favore degli autotrasportatori merci per conto di terzi, di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo del Tuir, spettano nella misura di 48 euro per i trasporti fuori dal Comune sede dell’impresa. La misura si riduce a 16,80 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa. Si tratta di una misura agevolativa per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa; la deduzione forfetaria spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
Si ricorda che il contribuente deve predisporre e conservare (fino alla scadenza del termine per l’accertamento, unitamente ai documenti di trasporto, alle fatture e alle lettere di vettura) un prospetto recante l’indicazione: dei viaggi effettuati e della loro durata; delle località di destinazione; degli estremi dei documenti di trasporto delle merci (o delle fatture o delle lettere di vettura).
L’agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, è stato evidenziato che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni. I codici indicati sono relativi, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. Occorre ricordare che, con riguardo alla deduzione forfetaria relativa ai trasporti effettuati all’interno del Comune, è necessario compilare anche il prospetto «Aiuti di Stato», indicando nel rigo RS01, campo 1, il codice 46.
Agevolazioni
Impianti di compostaggio nel Mezzogiorno: percentuale del bonus spettante per le spese sostenute nel 2023
Gli investimenti fatti, negli anni 2022 e 2023, nel settore agroalimentare che tengano conto della tutela ambientale godono di un credito d’imposta, commisurato alle spese sostenute per l’installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presenti nelle regioni del Sud Italia (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), ai sensi dell’articolo 1, comma 831, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Per le disposizioni attuative del beneficio si vedano i Provvedimenti agenzia delle Entrate 14 marzo 2022 (che ha anche approvato il modello di comunicazione) e 21 marzo 2023 (che ha fissato i termini di presentazione della comunicazione). Il Provvedimento del 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento dell’agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Tanto premesso, con il Provvedimento in esame viene reso noto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 149.650 euro, a fronte di 1 milione di euro di risorse disponibili per l’anno 2024, che costituiscono il limite di spesa. Pertanto, con tale Provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.
Si ricorda, infine, che per l’utilizzo in compensazione del tax credit (attribuito nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno dei due anni in cui sono effettuati gli investimenti) va indicato, nel modello F24, il codice tributo individuato con la risoluzione 12 giugno 2024, n. 29/E.
Agevolazioni
Zes unica: modello di comunicazione per gli investimenti 2024
L’articolo 16, Dl 19 settembre 2023, n. 124 (Decreto Sud) ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica, la quale ricomprende le zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo. In base all’articolo 5, comma 2, Dl 124/2023, con provvedimento dell’agenzia delle Entrate sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell’agevolazione. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che indica la percentuale di riparto (dei 1.800 milioni di euro previsti come spesa) e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento. Inoltre, il citato articolo 7, al comma 14, prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti).
Con il Provvedimento in esame è stato approvato il modello - denominato «Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica» - per la richiesta del contributo per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024. La comunicazione va inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, del Decreto, esclusivamente con modalità telematiche. A tal fine si dispone che vada utilizzato il software denominato «ZES UNICA», disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate.
Il modello di comunicazione è così composto: 1) frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 2) quadro A, contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta; 3) quadro B, contenente i dati della struttura produttiva; 4) quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia; 5) quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis; 6) quadro E, contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione.
Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l’apposita certificazione, nella comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute (tramite il Sistema di Interscambio, o SdI) e degli estremi della certificazione. Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Decreto, è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SdI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al citato articolo 5, comma 4, del Decreto. Qualora l’ammontare del credito riconosciuto sia superiore a 150mila euro, il credito sarà utilizzabile solo a seguito alle verifiche relative ai controlli antimafia.
Tenuto conto che, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 5, comma 1, del Decreto, nella comunicazione vanno indicati anche gli investimenti da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della stessa (fermo restando che il relativo credito è fruibile solo dopo la realizzazione dell’investimento), al fine di effettuare, anche in relazione a tali ultimi investimenti, i controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione del credito, è prevista la presentazione di comunicazioni integrative, a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, nelle quali viene richiesta l’indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione. Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’apposita ricevuta.
In base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del Decreto, i soggetti, che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato, comunicano all’agenzia delle Entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l’ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d’imposta maturato secondo le modalità stabilite con il Provvedimento in esame.
Fiscalità internazionale
Frontalieri in Svizzera: accordo sullo smart working
La sottoscrizione del Protocollo di modifica dell’Accordo 23 dicembre 2020 con la Svizzera, avente ad oggetto il lavoro a distanza dei frontalieri, consente di svolgere il 25% dell’attività di lavoro dipendente da remoto, presso il proprio domicilio nello Stato di residenza nel corso dell’anno civile, senza per questo perdere lo status di frontaliere.
Ciò vale sia per i frontalieri che tassano il reddito secondo le recenti normative, per i quali è previsto un sistema di tassazione concorrente nei due Stati, sia per i frontalieri che rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9 dell’Accordo Italia-Svizzera 23 dicembre 2020, per i quali continua a valere il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa (la Svizzera, per i frontalieri italiani).
L’efficacia di questo accordo transitorio 2024 si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024.
Accertamento delle imposte
Adempimento spontaneo: mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2023
In attuazione dell’articolo 1, commi 634-636, legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’agenzia delle Entrate informa che invierà una comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta, per il periodo d’imposta 2023, la mancata presentazione del modello Iva 2024 (dichiarazione annuale Iva) ovvero la presentazione dello stesso ma senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro.
Il Provvedimento in esame individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano la possibile violazione. In particolare, la comunicazione avverrà tramite Pec ma anche mediante apposita informazione posta nel Cassetto fiscale del contribuente come pure nel portale Fatture e Corrispettivi del medesimo.
Il contribuente è così messo in condizione di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso. In particolare, la dichiarazione non presentata potrà essere trasmessa entro 90 giorni dal termine ordinario (che era fissato allo scorso 30 aprile) onde evitare che l’adempimento risulti omesso e godere delle sanzioni ridotte (articolo 13, comma 1, lettera c), Dlgs 472/1972). Lo stesso vale per la correzione di errori commessi in relazione ad una dichiarazione validamente presentata: in questo caso la regolarizzazione richiederà la presentazione di una dichiarazione integrativa, pur godendo delle sanzioni ridotte (articolo 13, comma 1, lettera a-bis), Dlgs 472/1972).
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter, Dpr 600/1973.
Nel Provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Antiriciclaggio
Comunicazioni da trasmettere alla Uif: trasferimenti russi
A seguito delle modifiche apportate al Regolamento Ue n. 833/2014 ad opera del Regolamento Ue 18 dicembre 2023, n. 2878/2023, è stata definita una nuova rilevazione: «Trasferimenti Russi», in sigla TRU.
A decorrere dal 1° luglio 2024, gli enti creditizi e finanziari saranno tenuti a trasmettere le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi verso l’esterno dell’Unione il cui importo, singolo o cumulativo, nel corso del semestre, sia superiore a 100.000 euro avviati, direttamente o indirettamente, per le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell’Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40% da: a) una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia; b) un cittadino russo; c) una persona fisica residente in Russia.
Gli enti trasmettono le informazioni in modalità telematica, attraverso il portale Infostat-Uif, previa registrazione al sistema.
La nuova rilevazione si compone di una comunicazione che dovrà essere inviata, con cadenza semestrale, entro due settimane dalla fine di ogni semestre. La prima segnalazione andrà trasmessa entro il 15 luglio 2024, la seconda entro il 15 gennaio 2025.
Nello specifico, il primo invio potrà essere effettuato a partire dal 1° luglio 2024 e dovrà essere completato entro 15 luglio 2024 e riguarderà i trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.
Dogane
Circolazione di prodotti energetici: proroga della telematizzazione dei documenti fiscali di trasporto
L’agenzia delle Dogane differisce di un anno (il termine è prorogato al 1° novembre 2025) l’adozione dei documenti fiscali di trasporto in formato telematico per la circolazione domestica di taluni prodotti energetici. In particolare, si tratta di: a) e-DAS per il GPL per carichi non predeterminanti (in tentata vendita); b) e-DAS per il GPL condizionato (in bombole); c) e-AD per gli oli lubrificanti; d) e-AD per i bitumi.


