1. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

L’articolo 1, Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 (Decreto attuativo della delega fiscale in materia di accertamento e concordato preventivo biennale) ha inserito l’articolo 5-quater, Dlgs 19 giugno 1997, n. 218; la norma consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione (Pvc) emessi (sottoscritti e protocollati dall’organo verificatore) dal 30 aprile 2024.

Aderendo a tale istituto, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) sono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni è pari a un sesto del minimo edittale (articolo 5-quater, comma 6, Dlgs 218/1997).

2. Oggetto della definizione

È possibile definire le violazioni aventi ad oggetto le seguenti materie:

-Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali;

-Imposte sostitutive;

-Iva;

-Contributi previdenziali;

-Irap;

-Imposta di registro;

-Imposta ipotecaria/catastale;

-Imposte sulle successioni e donazioni;

-Imposta sulle assicurazioni;

-Crediti di imposta e agevolativi;

-Ivie;

-Ivafe.

Il riferimento a queste due ultime imposte lascia intendere che non è ammessa la definizione agevolata sulle violazioni relative al monitoraggio fiscale (articolo 5, Dl 167/1997), in quanto le stesse danno luogo ad atti di contestazione di sanzioni (e non ad accertamenti).

Lo stesso dicasi per gli atti di recupero (tramite cartella di pagamento) delle imposte dichiarate ma non versate.

In tali casi resta aperta la strada del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

L’adesione al verbale deve essere integrale, ossia deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta (Cass. 24 febbraio 2021, n. 4966). Pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

3. Modalità di adesione

Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del Pvc, una comunicazione:

- all’agenzia delle Entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale,

- nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale).

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’agenzia, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.

4. Contenuto della comunicazione

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il fac simile del modello di adesione. Diversamente dalla «vecchia» definizione dei Pvc (di cui all’abrogato articolo 5-bis, Dlgs 218/1997) non è previsto un modello obbligatorio (come quello a suo tempo previsto con provvedimento 3 agosto 2009), ma è ammessa la forma libera.

Con riferimento al contenuto della comunicazione, in essa devono essere indicati i seguenti elementi:

- il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni;

- la data di consegna del Pvc oggetto dell’adesione;

- gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione;

- tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;

- nel caso di comunicazione di adesione condizionata (si veda infra) l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione;

- la sottoscrizione della comunicazione.

5. Tipologie di comunicazione

Il contribuente può optare per l’adesione al Pvc presentando via Pec, oppure direttamente in Ufficio, o ancora per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento) la suddetta comunicazione:

- senza condizioni;

- oppure condizionandola alla rimozione degli errori manifesti (incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta) commessi dall’organo verificatore (articolo 5-quater, comma 1, lettera b), Dlgs 218/1997).

L’organo verificatore, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può correggere tali errori mediante aggiornamento del verbale, inviando al contribuente (al recapito indicato nella comunicazione) e all’indirizzo Pec del competente ufficio dell’agenzia una comunicazione in cui sono indicati i motivi dell’accoglimento e la correzione dell’errore manifesto.

In caso di pluralità di periodi di imposta oggetto di rilievo presenti nel verbale, non è possibile presentare una istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre. Considerato che l’adesione deve riguardare il contenuto integrale del verbale, nel caso in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di errori manifesti per un solo periodo di imposta dei molteplici presenti nel verbale, dovrà presentare una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti), con la conseguenza che il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti un solo periodo di imposta) determinerà la mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta presenti nel verbale e indicati nell’istanza condizionata.

6. Procedura per la definizione

Nel caso di comunicazione di adesione senza condizioni, entro i 60 giorni successivi alla sua presentazione, l’agenzia notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale.

Nel caso di comunicazione di adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti, i 60 giorni per la notifica dell’atto di definizione decorrono dalla data di comunicazione con la quale l’organo verificatore informa il competente ufficio dell’agenzia delle Entrate di aver provveduto all’aggiornamento del verbale oggetto di definizione.

In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi da parte dell’organo che ha emesso il Pvc, al contribuente è comunque attribuita la possibilità di aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi definibili constatati nel Pvc, presentando una nuova comunicazione, purché non siano ancora decorsi i 30 giorni dalla data di consegna del verbale.

Entro ulteriori 20 giorni dalla ricezione dell’atto di definizione il contribuente deve versare quanto dovuto, con le stesse modalità previste per l’accertamento con adesione, ossia in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali (in 16 rate trimestrali in caso di importi superiori a 50.000 euro), con prima rata versata sempre entro i 20 giorni dalla notifica. La rateizzazione non è ammessa per la definizione di violazioni inerenti crediti di imposta e agevolativi indebitamente utilizzati in compensazione.

7. Perfezionamento dell’adesione e benefici

L’adesione al processo verbale di constatazione si perfeziona con la notifica dell’atto di definizione, prescindendo dal pagamento dell’intero o della prima rata entro i termini precedentemente enunciati. Pertanto, in caso di mancato pagamento nei termini delle somme dovute nell’atto di definizione, il competente ufficio dell’agenzia provvede all’iscrizione a ruolo delle stesse (articolo 14, Dpr 602/1973).

I benefici sono simili a quelli previsti in tema di accertamento con adesione, con la differenza che le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo edittale e non a 1/3 del minimo. Inoltre, opera il cumulo giuridico, ancorché limitatamente alla singola imposta e al singolo anno.

Da non dimenticare che definizione ha effetto sui contributi Inps, i quali dunque saranno dovuti sul maggior reddito accertato, ma sui medesimi non sono dovuti sanzioni e interessi (Cm 17 settembre 2008, n. 55/E, paragrafo 2; articolo 2, comma 5, Dlgs 218/1997).

8. Casi particolari

a) Scomputo delle perdite. Qualora i contribuenti intendano avvalersi della facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite, trasmettono in via telematica l’istanza Ipec o Ipea, contestualmente alla presentazione della comunicazione di adesione al verbale.

b) Soggetti «trasparenti». Per i soggetti trasparenti (società di persone, Srl trasparenti, Trust, ecc.), l’eventuale definizione dei soci/beneficiari è successiva alla definizione della società/trust, non potendo il socio/beneficiario definire la propria posizione sulla base di un verbale non definito dalla società partecipata o dal trust.

In presenza di un maggior reddito constatato nel processo verbale consegnato alla società partecipata/trust, a seguito di richiesta di adesione e conseguente notifica dell’atto di definizione alla stessa, l’ufficio provvederà ad inviare ai soci/beneficiari una richiesta di adesione in merito al reddito ad essi attribuibile.

I soci/beneficiari possono definire la propria posizione previo invio della comunicazione di adesione entro i 30 giorni successivi alla notifica dell’atto di definizione (con versamento da effettuare entro ulteriori 20 giorni, in unica soluzione o a rate) o rinunciarvi attendendo l’accertamento parziale dell’ufficio per la quota di reddito ed essi imputabile.

c) Consolidato fiscale. Per i soggetti che aderiscono a detto regime, la comunicazione può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante; ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera c) del Tuir, è onere della consolidata nei cui confronti è stato redatto un Pvc contenente rilievi accertabili con l’atto unico, portare a conoscenza della consolidante l’avvenuta consegna dello stesso. La comunicazione va presentata oltre che all’organo verificatore, all’ufficio dell’agenzia competente nei confronti della consolidata. Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante). L’Ufficio dell’agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale sia alla consolidata che alla consolidante; la consolidata o la consolidante procederanno al pagamento nei modi e nei termini sopra indicati.

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