Gli Stati membri non possono introdurre finzioni giuridiche che alterino la struttura del regime di sospensione dall’accisa, imponendo obblighi ulteriori o passaggi fittizi non previsti dal diritto unionale, quando tali meccanismi producano un’immissione in consumo artificiale e, dunque, un’esigibilità dell’imposta non conforme alla direttiva 2008/118/CE. Così si è pronunciato il Tue con la sentenza T-361/25.

Il caso

La vicenda riguarda il meccanismo tedesco della circolazione successiva, che consente al ...

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