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Detraibile l’Iva per la costruzione degli immobili rurali per i dipendenti

L’ordinanza 13309/2023 della Cassazione: non è rilevante il tema dell’acquisto o della costruzione dell’immobile, ma che l’abitazione sia messa a disposizione dei lavoratori

È detraibile l’Iva assolta per la costruzione di immobili rurali da destinare ad alloggio dei dipendenti. È il principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza 13309/2023 dello scorso 15 maggio.

All’origine della controversia una richiesta di rimborso, presentata da un’azienda agricola, per l’Iva assolta sulla realizzazione di un fabbricato rurale ad uso abitativo all’interno dell’azienda. L’ufficio aveva notificato il diniego alla richiesta di rimborso ritenendo che, nel caso di specie, trovasse applicazione l’indetraibilità di cui all’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i).

La norma in questione preclude la detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa nonché quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei fabbricati o delle porzioni in questione.

L’azienda agricola aveva impugnato il diniego ritenendolo illegittimo considerato che, nel proprio caso, non avrebbe potuto applicarsi la disposizione dell’articolo 19-bis.1 poiché riferita all’acquisto e non alla costruzione di un fabbricato. I giudici di prime cure avevano accolto il ricorso ritenendo corretto il ragionamento della società. Dello stesso avviso anche i giudici nel secondo grado di giudizio; questi ultimi, in particolare, avevano affermato che, pur trattandosi catastalmente di una abitazione, dal punto di vista fiscale, l’immobile era un immobile rurale strumentale all’attività. E, di conseguenza, l’imposta avrebbe potuto essere detratta.

L’agenzia delle Entrate impugnava la sentenza innanzi la Cassazione ritenendo che il legislatore tributario con l’espressione verbale di «acquisto» abbia inteso riferirsi non all’effetto del solo negozio tipico di compravendita ma anche a tutti quegli altri atti, fatti e comportamenti, fiscalmente rilevanti, che comportino l’acquisto, a qualsiasi titolo, di immobili dotati delle caratteristiche oggettive descritte dalla lettera i) del Dpr 633 del 1972, articolo 19-bis, vale a dire immobili abitativi.

La Cassazione, adita dalle Entrate, dichiarava il ricorso proposto inammissibile ritenendo che il punto della questione fosse un altro rispetto a quello esposto dall’Agenzia.

Ciò che rileva, secondo i giudici, non è il tema dell’acquisto o della costruzione dell’immobile, ma la circostanza che l’abitazione sarebbe stata posta a servizio del salariato aziendale. Infatti, come previsto dal comma 3-bis dell’articolo 9 del Dl 557/1993, le abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento si definiscono rurali strumentali, sebbene accatastati come abitativi.

La conclusione dei giudici, pertanto, è l’inapplicabilità della preclusione alla detrazione dell’articolo 19-bis.1 del decreto Iva per un immobile che, ai fini fiscali, da considerarsi rurale; pertanto, l’Iva relativa alla costruzione dello stesso immobile è interamente detraibile.