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Dichiarazione Imu entro il 30 giugno per l’esonero Covid nel 2020

Nella compilazione del modello andrà barrata la casella «Esenzione»

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Sono frutto anche del lavoro delle software house associate ad AssoSoftware e del continuo confronto con i funzionari del Mef, le due importanti Faq sull’Imu pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze l’8 giugno.

Con la Faq 1 era stato richiesto di chiarire se i soggetti esonerati dal versamento dell’Imposta municipale propria (Imu) nel corso del 2020. per effetto dei diversi decreti connessi all’emergenza Covid-19, fossero tenuti o meno alla compilazione della dichiarazione Imu 2021 per l’anno 2020 e, in caso affermativo, quali fossero le modalità di compilazione del modello.

Il tutto nasceva dall’ipotesi, formulata dallo stesso Mef, di modificare in extremis già per giugno 2021 l’attuale modello, al fine di inserirvi un ulteriore quadro per l’indicazione degli aiuti di Stato, così da poter monitorare con precisione gli aiuti erogati. Ciò analogamente a quanto fatto sui modelli Redditi e in ossequio alle richieste dell’Unione europea.

L’indicazione, da parte di AssoSoftware, che i tempi a disposizione per l’adeguamento delle procedure software di predisposizione della nuova dichiarazione Imu sarebbero stati troppo stretti in relazione al termine del 30 giugno, nonché la sussistenza di altre ipotesi alternative di monitoraggio degli aiuti di Stato (sia nazionali che regionali) attualmente al vaglio, hanno portato il Mef a optare per la soluzione più razionale di confermare l’attuale modello, da presentare entro il 30 giugno in tutti i casi in cui i contribuenti abbiano potuto fruire parzialmente o totalmente di benefici in relazione al versamento dell’Imu.

Pertanto i soggetti passivi che hanno fruito delle esenzioni previste in relazione all’emergenza Covid-19, così come già avviene in tutti i casi in cui il Comune non sia a conoscenza di informazioni utili a verificare il corretto adempimento dell’imposta, dovranno presentare entro il 30 giugno la dichiarazione Imu, barrando la casella «Esenzione».

Con la Faq 2 è stato richiesto di confermare che il calcolo dell’imposta municipale propria (Imu), separatamente per acconto e saldo, debba essere effettuato, anche per l’anno 2021, in base alle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell’imposta annua.In questo caso il problema era stato sollevato proprio dalle società di software, in quanto si stavano iniziando a presentare situazioni di Comuni che consegnavano ai contribuenti bollettini il cui calcolo (effettuato applicando il 50% all’imposta annua) differiva, evidentemente, da quello previsto per legge e implementato dai software gestionali.

Peraltro era stato segnalato che lo stesso programma di Anutel, a cui indirizzano i siti dei Comuni, effettuava anch’esso il calcolo applicando il 50% all’importo dovuto annuale, anche in caso di periodo inferiore ai 6 mesi.

In risposta, il Mef ha confermato la soluzione prospettata nel quesito stesso, in base alla quale:

• l’imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;

• il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Pertanto, ad esempio, per un immobile acquistato il 1° giugno 2021 la prima rata dell’Imu da versare entro il 16 giugno, deve essere proporzionata a 1 mese di possesso e non deve essere parametrata al 50% del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.

Nella risposta il Mef ha poi ricordato le indicazioni già fornite nella circolare 1/DF/2020 laddove, per l’acconto relativo al 2020, era stato chiarito che «sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’Imu stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762».