Adempimenti

Dichiarazioni, quadro AC degli amministratori di condominio senza i bonifici parlanti

di Glauco Bisso

Le istruzioni del Quadro AC confermano: fuori dal quadro tutte le fatture con ritenuta anche se è stata effettuata da banche e poste. La risoluzione dell’agenzia delle Entrate 67 del 20 settembre 2019, l’aveva già in parte chiarito.
Il quesito si riferiva però solo agli interventi di recupero edilizio e non all’ecobonus o al sismabonus. Rimaneva il dubbio se l’esclusione fosse applicabile anche alle fatture pagate nell’ambito di questi benefici. Le istruzioni online alla compilazione del quadro AC affermano che «La sezione III contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può non essere compilata da parte dell’amministratore (si veda la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 del 20 settembre 2018 )». e quindi allontanano ogni dubbio. Se la ritenuta c’è, anche se effettuata da banche e poste, i dati non vanno indicati.
Rimangono invece da indicare tutti i pagamenti, sempre relativi a beni e servizi, non soggetti a ritenuta d’acconto. Il pagamento delle tasse comunali, effettuate con bonifico, per l’occupazione del suolo dei ponteggi, non relative a servizi, ne sono escluse. E così anche la fornitura d’energia elettrica di cantiere se il pagamento con bonifico è effettuato a fronte di contratto intestato al condominio. I dati vanno invece indicati nell’AC nel caso la fornitura sia intestata all’impresa e rifatturata al condominio.

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