L’esame attento del prospetto dedicato al patrimonio netto serve anche per verificare se la società rispetta le diverse priorità previste dal legislatore sulla distribuzione delle riserve.
Il primo meccanismo distingue tra riserve di capitali e riserve di utili, ed è statuito dall’articolo 47, comma 1, del Tuir, secondo cui le società erogante deve sempre privilegiare nella distribuzione le riserve di utili (non in sospensione d’imposta e liberamente disponibili: circolare 26/E/2004), rispetto a quelle di capitale, fatte salve le ipotesi in cui il legislatore stesso intervenga per impedirlo (come accaduto di recente per le assegnazioni di beni ai soci). Questo vincolo opera a livello fiscale indipendentemente da quanto deliberato in assemblea. È consigliabile, comunque, non disallineare le decisioni civilistiche rispetto alle priorità fiscali, pena la gestione di un difficile doppio binario delle riserve presenti in bilancio.
L’altra priorità riguarda le riserve di utili, ed è stata rivista dall’articolo 1, comma 4 del decreto del 26 maggio 2017. Questa presenta come filo conduttore, come già in passato, l’interesse del socio. Infatti, viene stabilito che nella distribuzione la società deve prima utilizzare gli utili ante 2008 (imponibili per il socio qualificato per una quota del 40%), per poi passare a quelli realizzati tra il 2008 ed il 2016 (imponibili per il socio per una quota del 49,72%) e solo esauriti questi si possono “intaccare” le riserve formate con utili realizzati a partire dal 2017 (imponibili per il 58,14% del loro ammontare). Questo principio di distribuzione prioritaria si pone “a valle” dell’altra regola,che è dettata invece a favore del Fisco.
Ma anche la priorità tra le riserve di utili, a volte, finisce per danneggiare il socio che dovrebbe tutelare. Essa, infatti, porta le società ad applicare sempre e comunque lo “svuotamento automatico” del “basket” di riserve ante 2008 (e poi di quello ante 2017), ma, come più volte affermato anche da Assonime (circolari 20/2010 e 15/2011), questo comportamento finisce per danneggiare proprio i soci che la norma intende tutelare (ossia quelli qualificati) in tutti i casi in cui la distribuzione ha come destinatari soci diversi da questi (essenzialmente soci non qualificati ovvero imprese). Si “consumano”, infatti, riserve a tassazione “leggera” nei confronti di soci che non fruiscono del beneficio, nel contempo tuttavia precludendo per il futuro questa possibilità a soci che ne potrebbero fruire.
È un problema che si presenta ciclicamente a ogni distribuzione di utili o riserve, in particolare in questo periodo di assemblee di bilancio e che, dal 2016, fa il paio con un’altra questione non affrontata dal prospetto in esame. Questo sembra infatti dimenticare una peculiare categoria di riserve, quella creata con accantonamento delle plusvalenze da cessione agevolata dei beni ai soci (legge 208/2015), la quale, «per le società di capitali sarà tassata con le regole ordinarie previste per i dividendi in capo ai soci percettori al netto dell’importo della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva dalla società» (circolare 37/E/2016, paragrafo 5). Servirebbe, quindi, un nuovo rigo, che nel prospetto non c’è.

