L’articolo 1 del decreto Ristori (Dl 28 ottobre 2020, n. 137) dispone che il contributo a fondo perduto previsto dalla norma non spetta tra l’altro:
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020, cioè dal giorno in cui ha acquistato efficacia il Dpcm 24 ottobre 2020, contenente una serie di prescrizioni e limiti validi – su tutto il territorio nazionale – fino al prossimo 24 novembre (nel frattempo è intervenuto il successivo Dpcm 3 novembre che estende le misure restrittive fino al 3 dicembre e divide l’Italia in tre zone);
- ai soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Si tratta di due limitazioni con una genesi e una ratio ben definite: la seconda, in particolare, è condivisibile laddove si consideri che non può essere riconosciuto il ristoro in esame ai soggetti la cui attività risulti cessata.
Il legislatore, anziché fissare la data di riferimento all’entrata in vigore del decreto (25 ottobre 2020) ha opportunamente disposto che rileva la data di presentazione dell’istanza di accesso al contributo.
Volendo semplificare, qualora il contribuente abbia cessato l’attività – ponendo in essere gli adempimenti prescritti – in data 4 novembre 2020, non potrà usufruire del contributo ancorché per effetto del Dpcm 24 ottobre 2020 abbia subìto danni in termini di fatturato a partire dalla data del 25 ottobre 2020, e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La regola che esclude dal beneficio le imprese “cessate” non è nuova: già ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto disciplinato dal decreto Rilancio (Dl 19 maggio 2020, n. 19, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), la scelta del legislatore fu quella di escludere i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Desta invece alcune perplessità la norma – contenuta nel Dl 137/2020 – che esclude dal contributo i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020, cioè – come accennato – proprio dalla data in cui sono entrate in vigore le limitazioni per numerose categorie di contribuenti, elencate nell’allegato 1 del decreto stesso.
Si tratta di un vincolo destinato a penalizzare non poche attività imprenditoriali, soprattutto medio-piccole, e dettato da motivi non ben comprensibili (la relazione di accompagnamento non ci aiuta a decifrare la ratio sottesa a tale intervento).
Infatti, se è vero che in tale circostanza (attività iniziata dal 25 ottobre in poi) manca il requisito del calo del fatturato, prescritto dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto Ristori, potrebbe essere comunque opportuno, in sede di conversione in legge o nell’ambito della conversione del Dl Ristori bis, “correggere” il tiro estendendo al caso in esame il disposto del successivo comma 4, secondo cui il contributo «spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato (…) ai soggetti riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019».

