Nel decreto Semplificazioni c'è anche un generatore di detrazioni. Un meccanismo taglia burocrazia a prima vista automatico, che però fin dalla prima lettura si rivela molto complicato da attuare.

«Disincentivi alla introduzione di nuovi oneri regolatori» è la rubrica della norma (articolo 14 del Dl 76/2020, che aggiunge un comma 1-bie nell’articolo 8 dello Statuto delle imprese, la legge 180/2011). Il cuore della disposizione prevede che «il costo derivante dall'introduzione degli oneri regolatori, compresi quelli informativi e amministrativi» sia «qualificato come onere fiscalmente detraibile». Con la conseguenza, ad esempio, che il costo di una nuova comunicazione o asseverazione diventa (rectius: diventerebbe) detraibile.

Ricordiamo che in base allo stesso Statuto delle imprese (articolo 7) si considera “onere informativo”«qualunque adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

Ora arriva questo meccanismo generatore di detrazioni, che crea una sorta di equivalenza tra nuovi «oneri regolatori» e «oneri fiscalmente detraibili». La stessa norma, però, prevede una serie di caveat pesantissimi:

- il meccanismo è limitato agli normativi di competenza statale;

- sono esclusi gli oneri regolatori di nuova introduzione che costituiscono livelli minimi per l’attuazione della regolazione europea;

- sono esclusi gli oneri il cui costo sia contestualmente compensato da una riduzione stimata di oneri di pari valori;

- resta la possibilità di deroga espressa alla detraibilità;

- occorre comunque che vengano quantificate le minori entrate e venga individuata una «idonea copertura finanziaria con norma di rango primario» (e questo, pare di capire, anche senza deroga espressa e anche se il costo non è compensato da una riduzione di oneri, Ndr).

Insomma, non c’è alcun automatismo. Da un lato si detta un principio, dall'altro si delinea una procedura che richiede valutazioni, analisi, stime e coperture finanziarie.

La nuova norma del decreto Semplificazioni chiude affermando che, per gli atti di iniziativa governativa – vedi i decreti legge, ad esempio – la stima del costo degli oneri regolatori «è inclusa nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione di cui all'articolo della legge 14 novembre 2005, n. 246». Altre analisi a carico degli uffici pubblici, insomma. A fronte di una detraibilità puramente teorica e comunque subordinata all’esplicita individuazione di coperture.


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