Con la sentenza 21034 del 30 maggio 2022 la terza sezione penale della Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’interesse o vantaggio dell’ente nei reati ambientali (nella specie, inquinamento di acque da reflui industriali, contravvenzione prevista dall’articolo 137, comma 2, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152), ritenendo integrata la violazione amministrativa da parte dell’ente (articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001) anche in presenza di una violazione isolata che non abbia comportato «direttamente o indirettamente un risparmio di spesa», ma che sia stato causato da «scelte organizzative o gestionali dell’ente da considerare inadeguate». L’ente aveva cioé ottenuto un risparmio in termini organizzativi attraverso una scelta che contrastava le prescrizioni della normativa ambientale(omessa dotazione di uno specifico sistema di raccolta dei reflui).

Le norme
L’articolo 5 del Dlgs 231/2001, nel declinare il criterio di imputazione oggettiva, prevede che l’ente risponda solo dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, formula normativa che – secondo la giurisprudenza di legittimità – non contiene un’endiadi (due parole che esprimono lo stesso concetto), ma evoca concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” ad un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzatosi, in relazione ad un illecito, da un vantaggio oggettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante (Cassazione, sesta sezione penale, sentenza del 23 aprile 2021, n. 15543).
In altri termini, come chiarito dalla relazione allo schema del decreto legislativo 231/2001, il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e “si accontenta” di una verifica ex ante; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall’ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post.
Coevo all’originario testo del Dlgs 231/2001, che limitava la responsabilità amministrativa dell’ente a poche ipotesi di reato, tutte di natura dolosa (articoli 24 e 25), il criterio di imputazione oggettiva, col tempo, è stato costretto a misurarsi con l’ipertrofia legislativa e con l’esponenziale incremento dei reati presupposti, a partire da quelli colposi di evento (omicidio e lesioni) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies) introdotti dalla legge delega 3 agosto 2007, n. 123 e poi “affinati” con il Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, emanato in attuazione della delega.

La giurisprudenza
Nei reati colposi di evento è difficilmente ipotizzabile un caso in cui l’evento lesivo corrisponda ad un interesse o vantaggio dell’ente e ciò ha indotto le Sezioni unite della Corte di Cassazione, nella sentenza ThyssenKrupp (38343 del 18 settembre 2014), ad accreditare una lettura alternativa dell’articolo 5 del Dlgs 231/2001, spostando il baricentro della valutazione dall’evento alla condotta.
Nei reati colposi, pertanto, è la condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare ad essere potenzialmente foriera di interesse o vantaggio per l’ente, quest’ultimo sicuramente ravvisabile, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che l’ente avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica la cui violazione abbia determinato un infortunio sul lavoro (Cassazione, sezione quarta penale, sentenza del 14 giugno 2016, n. 24697) o, come nel caso esaminato dalla sentenza del 30 maggio scorso, in un risparmio in termini organizzativi (omessa dotazione di uno specifico sistema di raccolta dei reflui), ma contrastante con le prescrizioni della disciplina ambientale.
Una linea più severa rispetto al passato, quando la Corte aveva escluso l’illecito in presenza di un vantaggio economico esiguo (sentenza 22256/2021).
Che il risparmio organizzativo, ben potesse adattarsi ai reati ambientali di natura colposa (a maggior ragione trattandosi di reati di mera condotta) la Cassazione lo aveva già sostentuto in una sentenza del 2020 (la n. 3157): l’interesse e il vantaggio «vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell’eliminazione di tempi morti la cui predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell’attività produttiva».

Riproduzione riservata Ⓒ