Operatività ridotta per le Dogane e procedimenti amministrativi rallentati o interrotti se non hanno a oggetto istanze indifferibili e urgenti. Lo prevede la determinazione direttoriale 100430/20 dell’agenzia Dogane e monopoli. Il Dl 18/20 Cura Italia, all’articolo 103 ha disposto una sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile, dei termini dei procedimenti amministrativi, sia a istanza di parte, sia con procedura d’ufficio. Questa disposizione, però, come già reso noto dalla stessa amministrazione delle Dogane (si veda la nota 95986.20) non può applicarsi ai procedimenti tipici doganali, governati dall’articolo 22 del Codice doganale, che stabilisce il termine per le “decisioni”, pari di norma a 120 giorni, prorogabili di altri 30.
Le misure
In questo contesto, però, l’Agenzia, pressata dall’emergenza, da un lato dispone misure riorganizzative per farvi fronte, rimodulando le forze in carico agli uffici, e dall’altro scongiura il possibile sovraccarico di lavoro ritenendo che, in linea generale «l’attività istruttoria ed autorizzativa relativa alle decisioni doganali non assume carattere di indifferibilità se non in casi eccezionali, anche con riferimento alle attività rientranti nei codici Ateco considerati essenziali nel periodo emergenziale». Per le Dogane l’intervento è funzionale a velocizzare lo sdoganamento dei prodotti essenziali per far fronte all’emergenza, come i presidi medici e le derrate alimentari.
Le indicazioni delle dogane
In generale le linee di decisione delle Dogane sono tre:
anzitutto gli operatori sono invitati a non proporre nuove istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, perché indifferibili e urgenti, o a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite;
poi, salvo i casi eccezionali, per le istanze presentate e non ancora accettate, l’Agenzia comunica che non procederà all’accettazione;
infine, si rende noto che, qualora l’attività istruttoria non sia già a uno stadio avanzato, l’ufficio potrà «adottare un diniego secondo le procedure previste dalla normativa unionale» e l’operatore potrà poi «riproporre l’istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità».
Rallentamento delle operazioni
Si tratta di decisioni che comporteranno un rallentamento delle operazioni relative a un settore come quello del commercio internazionale che, come il suo indotto, è in piena crisi. Infatti le autorizzazioni hanno lo scopo di agevolare le attività svolte dagli operatori nazionali e in molti casi consentono l’introduzione di merci senza dazio o con dazio agevolato.
A livello applicativo, la determinazione 100430 è resa esecutiva dalla direttiva 100433/2020, che offre ulteriori spunti di interesse per comprendere le motivazioni della decisione delle Dogane di sospendere il processo di rilascio delle autorizzazioni non indispensabili. La direttiva 100433 sottolinea che «l’eventuale rilascio, soprattutto se effettuato a vantaggio di un richiedente che attualmente ricade nelle categorie Ateco non elencate tra quelle per le quali è tuttora possibile lo svolgimento dell’attività» comporterebbe l’attivazione di decisioni doganali sostanzialmente inutili nell’immediato. Ciò che la Dogana vuole evidenziare è che chi ha l’attività chiusa in base all’ultimo Dpcm, non potendo lavorare, non ha neanche la necessità di attivare immediatamente le procedure doganali, per le quali aveva richiesto le autorizzazioni.
Le istanze di sospensione
Sul piano pratico la direttiva 100433 invita gli operatori economici che hanno autorizzazioni in scadenza entro il 1° maggio, laddove ravvisino la concreta necessità, a proporre istanza di sospensione direttamente sul portale elettronico, indicando le motivazioni tra quelle riportate nella direttiva. Queste istanze di sospensione devono essere presentate entro il 31 marzo in modo che la dogana abbia il tempo di evaderle. Per gli esportatori autorizzati o gli Aeo le istanze di autorizzazione verranno concluse solo se le attività da svolgere possono essere realizzate in modalità di lavoro agile.

