Donazioni, «rinuncia» nei Registri
La rinuncia del legittimario all’azione di restituzione dell’immobile donato è valida anche se compiuta prima della morte del donante e prima dei 20 anni dalla trascrizione della donazione. Essa, se resa con atto notarile, può essere annotata nei registri immobiliari a margine della donazione. Lo chiarisce il Tribunale di Pescara nel decreto 250/2017, in linea con l’unico altro precedente edito in materia (Tribunale di Torino, decreto 2298/2014).
Un passo avanti verso la sicurezza e speditezza del traffico giuridico: spesso la donazione tra familiari anticipa un trasferimento di ricchezza e, a oggi, gode di un trattamento fiscale di favore. Di contro, c’è una certa diffidenza di banche e terzi acquirenti.
Questa donazione può aver leso la legittima di eredi necessari. Essi hanno azione di riduzione per l’accertamento della lesione e, infruttuosamente escusso il patrimonio del donatario, possono agire in restituzione del bene donato, ottenendolo libero da ipoteche.
L’immobile donato può essere così meno appetibile in sede di circolazione e meno spendibile in sede di finanziamento.
Nel 2005 si è tentato di rimediare modificando gli articoli 561 e 563 del Codice civile: dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, trasferimento e ipoteca restano efficaci, salvo che coniuge e parenti in linea retta del donante si oppongano, cosa che è diritto rinunciabile. Ma il mercato lo considera un rimedio troppo timido.
Una parte degli interpreti e la pratica notarile hanno quindi elaborato una soluzione più efficiente: la rinuncia all’azione di restituzione. Il Tribunale di Pescara ne conferma la validità. L’azione di riduzione ex articolo 553 del Codice civile e l’azione di restituzione ex articolo 563 sono diverse e autonome. La prima ha fondamento endofamiliare e non è rinunciabile ai sensi dell’articolo 557, comma 2. La seconda è diretta al recupero dei beni nei confronti dei terzi, il cui affidamento merita tutela.
Beninteso: con la rinuncia alla restituzione non si rinuncia funzionalmente alla riduzione. La tutela dei legittimari non è compromessa. I legittimari non donatari, prima dell’apertura della successione, hanno facoltà di negoziare, anche a pagamento, il rischio del mancato soddisfacimento delle loro eventuali spettanze allorché il patrimonio del donatario sia successivamente incapiente.
Inoltre, il legittimario, vivente il donante, può rinunciare ad opporsi alla donazione. Quindi non c’è motivo perché egli non possa validamente rinunciare all’azione recuperatoria prima dei 20 anni. La ratio è identica: agevolare la circolazione degli immobili donati, interesse di certo da tutelare.
La rinuncia alla restituzione può essere segnalata nei registri immobiliari. È pubblicità notizia: ha funzione informativa. Non crea obblighi per i terzi, ma dà loro un’opportunità in più (conoscere autonomamente la rinuncia, radicando il proprio affidamento).
Dall’8 novembre 2016 giace in Senato un Ddl (S 2588) di ulteriore modifica degli articoli 561 e 563, che prevede espressamente la rinuncia all’azione di restituzione. Anche operando col principio di precauzione, il quadro illustrato dà chiare indicazioni.