Continua a causare una serie di perplessità la previsione dell’articolo 157 del Dl Rilancio, sulla “scissione” tra l’emissione entro fine anno degli atti in scadenza nel 2020 e la loro notifica nell’anno successivo. Ciò è emerso anche ieri a Telefisco.

In particolare, il problema che si pone è quello della prova dell’emissione dell’atto entro il 31 dicembre 2020 e delle conseguenze derivanti dalla eventuale violazione di tale termine.

In proposito, occorre rilevare che, sebbene la norma non qualifichi chiaramente come decadenziale il termine di emissione degli atti, non dovrebbero sussistere dubbi sul fatto che si tratti proprio di un termine decadenziale. Questo perché si è in presenza di un termine connesso all’azione di accertamento, che “per natura” non può che risultare decadenziale.

Oltre a ciò, va notato che il comma 5 del medesimo articolo 157 si preoccupa di indicare le modalità per provare la formazione degli atti entro la fine del 2020, stabilendo che «l’elaborazione o l’emissione degli atti è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’agenzia delle Entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima» (si veda l’intervista a lato al direttore delle Entrate Ruffini e l’articolo a pagina 17).

Occorrerà comunque verificare anche i provvedimenti attuativi dello stesso direttore dell’agenzia delle Entrate che, in forza dell comma 6 dell’articolo 157, dovranno fissare le modalità di applicazione della disposizione. Anche se, in realtà, si hanno forti perplessità sul fatto che profili di legittimità dell’atto impositivo vengano disciplinati dallo stesso ente impositore.

Comunque, il fatto che l’articolo 157 si preoccupi di provare la data di emissione degli atti impositivi conferma indirettamente che si è di fronte ad una scadenza posta a pena di nullità dell’atto medesimo.

In termini più generali, è tutta la previsione dell’articolo 157 che suscita seri interrogativi, anche sulla sua legittimità costituzionale. Ad esempio, è legittimo che, una volta (meglio) fissate le regole per provare l’emissione dell’atto, la sua notifica possa avvenire in un lasso temporale variabile tra uno e 365 giorni? La norma infatti prevede che gli atti che risultano in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020 (senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020) «sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021».

In sostanza, è legittimo che, una volta emessi gli atti entro il 31 dicembre di quest’anno, poi gli stessi vengano notificati a qualche contribuente il 2 di gennaio e ad altri il 31 dicembre 2021? La scelta non appare troppo discrezionale nella logica del provvedimento?

In tutto questo, l’auspicio – almeno – è che non si ritenga che risulti legittimo notificare quest’anno – posto che la legge non lo stabilisce espressamente – atti in scadenza negli anni successivi al 2020.

Se lo scopo della norma è quello di «favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali» (come si evince dalla rubrica dell’articolo di legge), non si vede come si possa giustificare la notifica entro fine 2020 di atti accertativi i cui termini di decadenza scadono negli anni successivi. Si tratterebbe dell’ennesima “lesione” contenuta nell’articolo 157 al principio costituzionale di ragionevolezza.

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