Sulla base del modello Ocse, l’occupazione di uno spazio per lo stoccaggio non può essere considerata attività preparatoria o ausiliaria in quei settori, come l’e-commerce, per i quali i tempi di consegna (e quindi di “vicinanza” ai clienti) costituiscono un “fattore chiave” della catena distributiva. Pertanto il magazzino e le attività ivi svolte potrebbero non rientrare tra le ipotesi di esclusione degli elementi integranti la stabile organizzazione.
Questo articolo è tratto dalla Guida del Sole 24 Ore “E-commerce 2026” di Benedetto Santacroce, in edicola dal 25 giugno e disponibile online su: https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/24orepro/e-commerce-2026.html
La crescente diffusione dell’e-commerce per le società estere assume sicuramente rilevanza, sollevando però due problematiche da valutare attentamente ai fini delle imposte sui redditi:
- quello della stabile organizzazione, anche a seguito della eliminazione dal testo dell’articolo 162 Tuir, del comma 5, diretto, come noto, ad escludere la configurabilità della stabile organizzazione nell’ipotesi della disponibilità di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione dei dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi;
- quello della cd. “esterovestizione”.
Il problema relativo al commercio elettronico si pone, in special modo, con riguardo a quelle attività che si avvalgono dell’ausilio di un magazzino, che sono sempre state intese quali attività preparatorie/ausiliarie, come tali non integranti i requisiti della stabile organizzazione.
Invero, in aderenza a quanto previsto...


