Adempimenti

E-commerce, tre diversi modelli per gli acquisti

Ioss, regime speciale e standard: la scelta dipende da esigenze logistiche e operative

Sono tre i modelli dichiarativi in dogana attivi dal 1° luglio per le operazioni effettuate a valle di acquisti web: l’interfaccia dogane/Ioss, il regime speciale e l’operatività standard. Questi modelli sono inoltre liberamente accessibili da tutti gli operatori e possono essere selezionati in ragione delle esigenze logistiche e operative che seguono il modello e-commerce.

Con la riforma Iva per il commercio elettronico, infatti, gli impatti sulle importazioni sono stati radicali, tanto che per la prima volta (almeno a livello sistematico) può arrivare a realizzarsi uno schema che rende l’operazione doganale di fatto senza applicazione dell’imposta.

Di questi tre schemi dichiarativi ha dato conto la stessa agenzia delle Dogane che, con la circolare 26/2021, ha fornito una prima guida per gli operatori: una rassegna normativa e applicativa che razionalizza il complesso set informativo connesso alle transazioni on line.

L’interfaccia Ioss

Il flusso Ioss è riservato ai soggetti stabiliti o non stabiliti, che effettuano vendite di beni di valore intrinseco fino a 150 euro, ed è ora normato dall’articolo 74-sexies del Dpr 633/72, modificato dal Dlgs 83/2021. Qui l’acquirente esegue il pagamento all’atto della transazione, consentendo al venditore di versare poi il tributo direttamente al suo Stato membro di identificazione, previa registrazione a sistema. Ecco che, dunque, tenuto conto che l’Iva è già dichiarata e versata dal fornitore al suo Stato di identificazione, al fine di evitare la doppia imposizione, la merce oggetto della dichiarazione per l’importazione non è soggetta all’imposta, grazie all’inserimento nel Dau del numero di identificazione Ioss che consente la liquidazione dei diritti pari a 0. Quindi, per i low value consignments (valore fino a 150 euro), l’Iva viene pagata dall’acquirente dell’Ue come parte del prezzo di acquisto al fornitore che provvederà, mediante l’Ioss, a dichiararla e versarla allo Stato membro di identificazione.

Il regime speciale

La seconda modalità di assolvimento è quella del regime speciale, introdotto dal nuovo articolo 70 del Dpr 633/72, che può essere scelto per le merci di valore trascurabile la cui spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione o in cui avviene la consegna al destinatario finale/importatore. Questo sistema si suppone sarà molto utilizzato, in particolare dai corrieri, dai postali e dagli spedizionieri comunque presenti in loco. In tale ambito, l’acquirente paga l’Iva al dichiarante che presenta le merci in dogana, il quale, a sua volta, in esito a una dichiarazione mensile precompilata (DD 219776.21) versa alle autorità doganali solo l’Iva effettivamente ricevuta nel corso del mese, secondo il sistema del pagamento periodico e differito già in uso che deve essere autorizzato e garantito. Dunque, l’acquirente paga l’Iva al dichiarante che, a sua volta, versa alle dogane solo l’Iva effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese con liquidazione periodica.

Il regime ordinario

A queste modalità speciali si aggiunge la terza, che è quella ordinaria, per la quale l’Iva segue il percorso standard, con dichiarazione e versamento puntuale in dogana. Lo schema è quello classico della dichiarazione e del pagamento dell’Iva generata dalla singola operazione doganale, sebbene anche qui il pagamento possa essere periodico.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©