Le norme di contrasto alle fattispecie ibride non si limitano alle casistiche di deduzione senza inclusione, ma affrontano anche situazioni di doppia deduzione dello stesso pagamento in due diverse giurisdizioni (la cosiddetta doppia deduzione o “D/D”).
Il caso è quello dei pagamenti fatti dalle entità ibride inverse che sono deducibili nello Stato cui sono localizzate e considerate opache e nello Stato dei soci esteri ove l’entità è vista come trasparente.
In questi casi sta allo Stato del socio neutralizzare il disallineamento negando la deduzione del costo sostenuto e, in assenza di intervento di questi tocca all’altro Stato (quello di localizzazione della società) intervenire.
Resta ferma la regola secondo cui la neutralizzazione del disallineamento non opera in presenza di “reddito a doppia inclusione”, e cioè di proventi conseguiti e quindi tassabili sia nello Stato di localizzazione dell’entità ibrida che in quello della controllante. Vale inoltre la regola secondo cui l’indeducibilità è limitata ai casi di transazioni tra imprese associate o agli accordi strutturati anche con soggetti terzi.
Anche le stabili organizzazioni, a cui l’Ocse ha dedicato un apposito rapporto nell’ambito della Action 2, sono infine attratte nel regime dei disallineamenti ibridi.
Un primo caso è del tutto analogo a quello della doppia deduzione dei pagamenti fatti dalle società ibride inverse: i costi sostenuti dalla stabile organizzazione possono infatti risultare deducibili sia per questa, sia per la casa madre, se non si applica il regime della branch exemption, salva la presenza di reddito a doppia inclusione in entrambe le giurisdizioni.
La particolare natura delle stabili organizzazioni si presta tuttavia ad altre tipologie di disallineamento nella forma di deduzione senza inclusione.
Un primo caso è quello della stabile organizzazione che viene disconosciuta come tale dalla legislazione dello Stato in cui si trova i cui pagamenti ricevuti non vengono conseguentemente ivi tassati e neppure dalla casa madre: salve le convenzioni contro le doppie imposizioni il disallineamento viene pertanto evitato imponendo la tassazione nello Stato di residenza della casa madre, considerando anche, per quanto riguarda l’Italia, l’inapplicabilità del regime di branch exemption in tali evenienze.
Altro simile caso è quello della stabile organizzazione riconosciuta sia nel proprio Stato che in quello della casa madre, in cui, per effetto di diverse regole di allocazione dei pagamenti ricevuti, questi vengono attribuiti da uno Stato all’altro, senza risultare perciò tassati in alcuna giurisdizione. Oppure, in modo analogo, la stabile organizzazione potrebbe anche beneficiare della deduzione di costi “nozionali” per servizi resi dalla casa madre quando invece le regole ivi vigenti non impongono la necessità di riconoscere alcun reddito imponibile.

