Imposte

Enti non commerciali, obbligo di dichiarazione anche senza reddito

La risposta a interpello 309: la partita Iva fa scattare tenuta delle scritture e compilazione dei modelli

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Per un ente non commerciale dotato di partita Iva scattano gli adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte dirette anche in mancanza di reddito o debito di imposta. Così la risposta a interpello 312/2022 delle Entrate a seguito quesito rivolto da un istituto di formazione operante in Italia che, sulla base di regio decreto, veniva esonerato dal pagamento delle imposte. Più nel dettaglio, l’istante riferisce di non aver mai presentato nel nostro Paese alcuna dichiarazione dei redditi, e si interroga se l’apertura della partita Iva faccia scattare o meno l’obbligo ai fini Ires e Irap. Un adempimento a cui l’ente non ritiene di dover essere assoggettato non ricorrendo le ipotesi previste dall’articolo 1 del Dpr 600/73 che pone l’obbligo della dichiarazione in capo ai soggetti passivi e a quelli tenuti alle scritture contabili seppur in mancanza di redditi.

Sul punto l’Amministrazione finanziaria non condivide la ricostruzione dell’istante e, traendo spunto da un precedente orientamento di prassi (risoluzione 126/2011), ritiene che la mera acquisizione della partita Iva sottintenda di fatto l’effettuazione di operazioni che hanno i connotati dell’esercizio di attività d’impresa, rilevanti ai fini Iva e Ires. Con la conseguenza che sussisterà a carico dell’ente di formazione l’obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché quello di presentazione della dichiarazione. Una previsione questa valida anche ai fini Irap in quanto il decreto legislativo che ha introdotto l’imposta prevede per ogni soggetto passivo l’obbligo di dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore anche laddove non ne consegua un debito di imposta (articolo 19 Dlgs 446/1997). Va detto, tuttavia, che nel caso esaminato, non è chiaro lo svolgimento o meno da parte dell’ente di una effettiva attività commerciale. La mera presenza di una partita Iva infatti non sembra in grado di poter integrare il presupposto previsto affinché possa scattare l’obbligo dichiarativo.

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