Imposte

Enti non profit, salta l’aggravio dell’Iva

Le quote supplementari e i corrispettivi versati dai soci conitnueranno a restare esclusi dal campo dell’imposta

di Gabriele Sepio

Approvato in commissione alla Camera l’emendamento che sopprime il discusso articolo 108 del Ddl bilancio 2021. Una disposizione che avrebbe comportato l'inclusione in campo Iva di alcune entrate del mondo associativo che, seppur esenti dal versamento dell’imposta, sarebbero state gravate dagli obblighi formali tipici delle operazioni rilevanti, con un aggravio degli adempimenti in capo agli enti. Basti pensare all’apertura della partita Iva, alla tenuta dei registri e all’emissione di fatture elettroniche.

L’inserimento dell’articolo 108 nasceva come una misura per chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Ue nei confronti dell’Italia (2008/2010) per l’illegittimità delle disposizioni contenute nell’articolo 4, commi 4 e 5 del Dpr 633/72, che prevedono l’esclusione dal campo Iva di alcune particolari categorie di prestazioni. Si pensi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese ai soci/associati o partecipanti verso corrispettivo specifico nel contesto dell'attività istituzionale da associazioni culturali, politiche, di promozione sociale, sportive, di formazione extrascolastica, nonché alle cessioni/prestazioni effettuate nel contesto di manifestazioni propagandistiche. Ipotesi queste per cui la direttiva Ue non contempla l'esclusione dall’imposta, ma consente agli enti senza scopo di lucro di beneficiare dell’esenzione.

Con lo stralcio della disposizione dalla manovra, si torna al punto di partenza. Le quote supplementari e i corrispettivi versati dai soci, dunque, continueranno a essere esclusi dal campo Iva.

Attenzione però. Se da un lato la soppressione dell’articolo 108 viene accolta positivamente dagli operatori del settore, l’emendamento non risolve il problema della procedura di infrazione pendente nei confronti dell’Italia. Occorrerà infatti riscrivere la norma cercando di evitare un’eccessiva penalizzazione per gli enti del mondo non profit ma anche di coordinare le disposizioni interne con quelle Ue.

A ben vedere, però, il rispetto dei principi comunitari non postula l’indiscriminato assoggettamento al campo Iva delle operazioni poste in essere dagli enti associativi. Un’ipotesi questa richiesta dalla direttiva Iva Ue solo con riferimento a quelle relative allo svolgimento di attività economiche, in quanto suscettibili di incidere sul corretto funzionamento della concorrenza e del mercato. Nella riscrittura della norma occorrerà tenere conto, da un lato, del principio di proporzionalità, al fine di non appesantire con adempimenti formali eccessivamente gravosi i piccoli enti e, dall’altro, della possibilità di escludere il carattere economico in presenza attività destinate a chiudersi in perdita o in pareggio.

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