Con la modifica all’articolo 83 Tuir, il decreto correttivo (Dlgs 192/2025) prevede la rilevanza fiscale diretta dei componenti di reddito derivanti dalla correzione di errori contabili non rilevanti. La norma, applicabile ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025, stabilisce che tali correzioni assumono rilevanza fiscale per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio a revisione legale, a condizione che siano effettuate entro la data di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo e prima dell’avvio di eventuali attività di accertamento.

Dopo aver integrato la disciplina fiscale degli errori con quella contabile e dopo aver illustrato i cambiamenti della normativa, si delinea un percorso logico volto all’individuazione delle possibili fattispecie in cui può trovarsi il soggetto incaricato della predisposizione del bilancio e del calcolo delle imposte.

Il trattamento fiscale degli errori contabili, tra “vecchia” e “nuova” disciplina

Il decreto correttivo fiscale (Dlgs 192/2025), con l’articolo 4, interviene in modo significativo sulla disciplina fiscale degli errori contabili, eliminando le previsioni contenute nel quarto e nel quinto periodo del comma 1 e introducendo il nuovo comma 1-ter all’articolo 83 Tuir. Le disposizioni del nuovo comma si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025.

In particolare, nella sua versione attuale, l’articolo 83 ...

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