Adempimenti

Esonero contributivo, media mensile per i calcoli

Chiarimento Inps valido anche per i professionisti iscritti alle casse

di Francesco Giuseppe Carucci

Tra i requisiti di accesso all’esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti di cui alla legge di Bilancio 2021 è previsto «un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019».

Il decreto attuativo del 17 maggio 2021, pubblicato sul sito del ministero del Lavoro il 27 luglio scorso, non aveva fatto però alcun riferimento all’ipotesi di inizio attività nel corso del 2019. Pertanto, nel silenzio della legge e del decreto, doveva desumersi che anche in quel caso la verifica del requisito dovesse avvenire comparando i volumi totali realizzati in ciascuna della annualità 2019 e 2020. Così facendo, però, ricorreva frequentemente l’ipotesi di un fatturato 2020 maggiore di quello 2019 con la conseguente esclusione dall’agevolazione. Si immagini, a titolo esemplificativo, un soggetto che ha avviato l’attività il 1° settembre 2019 realizzando sino a fine anno un fatturato di 16.000 euro, che nell’intero 2020 abbia fatturato 30.000 euro.

L’Inps, che con la circolare 126 del 6 agosto non aveva affrontato la questione, è intervenuto il 24 settembre con il messaggio 3217 (si veda il Sole 24 Ore del 25 settembre), dopo aver acquisito il parere del ministero del Lavoro, per chiarire che nella fattispecie in esame la verifica del requisito non deve avvenire su base annua, ma «sulla base dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame». Il chiarimento è valido non solo per i lavoratori iscritti nelle gestioni dell’Ago e i professionisti iscritti alla Gestione separata, ma anche per i professionisti iscritti alle casse previdenziali. In virtù della precisazione, nell’esempio proposto il requisito risulta ora soddisfatto poiché il fatturato medio mensile è di 4.000 euro per il 2019 e di 2.500 euro per il 2020 con un calo del 37,5 per cento.

Sono sufficienti il richiamo del messaggio «ai mesi di attività» e l’assenza di ulteriori indicazioni per affermare con certezza che il mese in cui ricade la data di inizio attività rilevi per intero. Ciò è coerente con la circostanza che l’obbligo contributivo decorre dal primo giorno del mese in cui avviene l’iscrizione nella previdenza indipendentemente dalla data effettiva.

La precisazione è opportuna affinché non si faccia confusione con la diversa regola fissata dal Dl Sostegni, valevole specificamente per il contributo a fondo perduto destinato a chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, secondo cui il mese dell’attivazione deve essere escluso dal computo.

Inoltre, se a rilevare sono i mesi di attività, a differenza di quanto avvenuto per il fondo perduto, gli iscritti nel registro delle imprese dovrebbero tener conto della data di effettivo inizio attività se successiva all’attribuzione della partita Iva.

Nel caso di attività cominciata entro il 31 dicembre 2018, ma di iscrizione nella previdenza decorrente dal 2019 per la maturazione dei requisiti richiesti per le varie gestioni, il raffronto va effettuato normalmente su base annua.

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