Imposte

Estesi i mercati regolamentati: favoriti i non residenti

La bozza di circolare delle Entrate in consultazione equipara i sistemi multilaterali di negoziazione ai listini regolamentati

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di Marco Piazza

La bozza di circolare messa in consultazione dall’agenzia delle Entrate sulla definizione di “mercato regolamentato” ai fini delle imposte sui redditi risolve in modo sistematico e razionale un problema da tempo controverso.

È anche molto apprezzabile che la bozza sia stata anticipata ufficialmente perché la soluzione adottata richiederà probabilmente interventi significativi sulle procedure degli intermediari finanziari.

La circolare affronta sia il tema dei mercati regolamentati esteri, sia quello dei sistemi multilaterali di negoziazione.

L’importanza dell’intervento deriva dal fatto che le nozioni di mercato regolamentato e di sistema multilaterale di negoziazione sono richiamate in una quindicina di norme fiscali.

Mercati regolamentati esteri

Finora, nella prassi, per individuare ai fini fiscali i mercati regolamentati esteri si è fatto riferimento ad alcune risalenti pronunce dell’Amministrazione finanziaria (da ultimo al circolare 52/E del 2004) che non tenevano conto dell’evoluzione della disciplina regolamentare in materia di mercati finanziari.

Per mercati regolamentati si intendeva, quindi, solo quelli di cui al testo unico della finanza (Tuif) nonché a quelli di Stati appartenenti all’Ocse, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità̀ in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.

Ci si riferiva oltre ai mercati regolamentati italiani, ai mercati esteri riconosciuti dalla Consob (delibera 19106/2015) e a quelli (europei) elencati sul sito Esma.

La circolare estende la nozione fiscale anche ai mercati che le associazioni di categoria delle Sgr e, implicitamente, la Banca d’Italia considerano regolamentati, il che consente, di far riferimento anche alla lista di mercati pubblicata sul sito di Assogestioni che comprende anche mercati di Paesi non Ocse.

Fra gli impatti più rilevanti:

per i residenti in Stati esteri privi di convenzione con l’Italia, con titoli depositati presso intermediari italiani si verificheranno più casi di applicazione dei regimi di non imponibilità delle plusvalenze (e indeducibilità delle minusvalenze) previsti dall’articolo 23, lettera f) del Testo unico e dall’articolo 5, comma 5 del Dlgs 461/97; godranno di extraterritorialità, per i non residenti, anche le plusvalenze relative ad azioni italiane non qualificate negoziate in mercati regolamenti non Ocse;

si ridurranno i casi in cui sarà possibile rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni con l’imposta sostitutiva dell’11% in base all’articolo 2 del Dl 282/02;

cambierà anche la modalità di calcolo del corrispettivo delle azioni conferite in società negoziate nei mercati esteri ora riconosciuti come “regolamentati” (articolo 9, comma 4, lettera a, Tuir); si utilizzerà la media dei prezzi rilevati, in tali mercati, nell’ultimo mese per le azioni della conferitaria ricevute in cambio.

Sistemi multilaterali di negoziazione

Attualmente, alcune disposizioni fiscali fanno espresso riferimento ai sistemi multilaterali di negoziazione equiparandoli ai mercati regolamentati. Si veda, ad esempio, l’articolo 1 del Dlgs 239/96 in tema di imposta sostitutiva sugli interessi dei titoli dei “grandi emittenti”; la normativa in tema di imposta sulle transazioni finanziarie; sui piani individuali di risparmio; sulle operazioni di cartolarizzazione; sulle start up innovative e altre recenti leggi agevolative (ad esempio le “Misure a favore degli aumenti di capitale” di cui al decreto Rilancio).

Le norme meno recenti fanno invece riferimento solo ai mercati regolamentati. Ciò ha creato parecchie incertezze fra gli operatori.

La circolare ha il pregio di equiparare in generale i sistemi multilaterali di negoziazione ai mercati regolamentati. La nuova interpretazione ha impatto sia sui titoli negoziati nei sistemi di negoziazione italiani - fra i quali il mercato alternativo dei capitali (Aim) - sia sui numerosi equivalenti mercati esteri.

Per quanto riguarda i titoli quotati nei sistemi multilaterali italiani, un impatto certamente rilevante sarà costituito dall’impossibilità, già evidenziata per i mercati esteri, di riallineare il costo delle partecipazioni con il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11 per cento.

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