L’apertura delle Entrate: anche i paesi non Ocse tra i «mercati regolamentati»
La bozza di circolare in consultazione ammette tutti i mercati anche extra Ue aperti al pubblico
L'Agenzia amplia la nozione di «mercato regolamentato» ai fini delle imposte sui redditi. Con la bozza di circolare sulla «Nozione di mercato regolamentato rilevante nella normativa in materia di imposte sui redditi pubblicata il 29 luglio, le Entrate hanno avviato una consultazione pubblica fino a lunedì 14 settembre. Pertanto gli operatori potranno inviare le proprie osservazioni (all’indirizzo dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it) e l’Agenzia ne terrà conto nella stesura della versione definitiva della circolare.
Il problema di fondo
Sono diverse le disposizioni tributarie in cui è presente il riferimento ai «mercati regolamentati», sia nell’ambito del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) sia in diverse disposizioni speciali.
Con il documento posto in consultazione, l’Agenzia prende atto che, data l’evoluzione dei mercati finanziari nel corso degli anni, nonché la nascita dei «sistemi multilaterali di negoziazione», i chiarimenti fino ad oggi forniti con i vari documenti di prassi (circolare 165/E/1998; circolare 26/E/2004) si dimostrano non più al passo con i tempi e necessitano di essere rivisti. In tali documenti, infatti, nel definire i mercati regolamentati si è fatto riferimento:
●a quelli di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf ossia il Dlgs 58/1998), vale a dire quelli a autorizzati o riconosciuti dalla Consob (i mercati italiani autorizzati sono quelli iscritti nell’elenco tenuto dalla Consob) ed a quelli riconosciuti ai sensi dell’ordinamento comunitario iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Esma (European securities and markets authorit); per quanto riguarda i mercati esteri, diversi dai precedenti, si è precisato che possono essere riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità;
●a quelli di Stati appartenenti all’Ocse, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede.
Pertanto, sulla base dei precedenti documenti di prassi, un mercato regolamentato di un Paese non appartenente all’Ocse non poteva qualificarsi come «mercato regolamentato» ai fini fiscali interni. Tuttavia, tenuto conto delle riforme che hanno interessato il settore della regolazione del mercato dei capitali italiano dall’inizio degli anni novanta del secolo scorso ad oggi (in particolare, il recepimento della direttiva Mifid 2004/39/Ce), è emersa la necessità di valutare nuovamente se fosse possibile considerare come «mercati regolamentati» anche «i mercati regolamentati di Paesi non appartenenti all’Ocse» ed equiparare i sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) ai mercati regolamentati come definiti dal Tuf.
L’ampliamento previsto dalla bozza di circolare
Quanto al primo profilo, l’Agenzia riconosce che una limitazione di ordine geografico – nel senso che solo i mercati dei Paesi Ocse possono essere considerati regolamentati e non anche quelli dei Paesi terzi – non è rinvenibile né nella normativa afferente la regolamentazione della gestione collettiva del risparmio né nella normativa in materia di imposte sui redditi.
Pertanto, viene disconosciuta la prassi che considerava “mercati regolamentati” solo i «mercati di Stati appartenenti all’Ocse». Analoghe considerazioni vengono svolte riguardo alla precisazione di prassi secondo cui è necessario che la disciplina del mercato sia posta o approvata dalle competenti autorità «in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede».
Fatta questa precisazione, l’Agenzia chiarisce che ai fini del riconoscimento della categoria di mercato regolamentato estero nell’ordinamento italiano, occorre far riferimento alla regolamentazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30. Secondo tale provvedimento, la nozione di mercato regolamentato di Stati extra Ue comprende ogni “altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico” (dove per “regolamentato” si intende dotato di un’organizzazione e di regole di funzionamento che garantiscano una negoziazione regolare, in termini di esecuzione efficiente degli ordini, e quindi di volume delle contrattazioni; per “riconosciuto” si intende riconosciuto dalle competenti Autorità; per “aperto al pubblico” si intende un mercato multilaterale che nella fissazione dei prezzi favorisca l’incontro di domanda ed offerta di una pluralità di soggetti).
Passando ai “sistemi multilaterali di negoziazione”, la riflessione dell’Agenzia parte da un elemento in comune con i mercati regolamentati in senso proprio: entrambi hanno un “regolamento”, ossia un insieme di regole predeterminate di negoziazione, il cui rispetto è verificato da un’Autorità pubblica. E considerato che ai fini delle imposte sui redditi rileva l’esistenza di regole di formazione dei prezzi, l’esistenza di “prezzi ufficiali” è il profilo regolamentare decisivo per ritenere che la nozione di sistema multilaterale di negoziazione possa essere equiparata a quella di mercato regolamentato con riferimento al comparto impositivo delle imposte sui redditi. In entrambi i casi, infatti, il prezzo delle partecipazioni quotate o negoziate può essere stabilito sulla base di “valori oggettivamente rilevabili” (distinguendosi rispetto alle partecipazioni non quotate o non negoziate, per le quali tali rilevazioni non sono ipotizzabili).