Imposte

Esteso fino a maggio il tax credit affitti con fatturato giù del 30%

Si riaffaccia all’orizzonte il tax credit locazioni. Il Dl Sostegni-bis dà tre mesi in più agli operatori turistici

Si riaffaccia all’orizzonte il tax credit locazioni. Il decreto Sostegni-bis – varato giovedì 20 maggio dal Consiglio dei ministri – allunga i termini di applicazione dell’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 28 del Dl 34/20, con una serie di modifiche applicative che non sembrano di poco conto.

Per imprese, professionisti ed enti non commerciali il credito d’imposta può invece spettare per i mesi da gennaio a maggio 2021.

Si registra inoltre l’allungamento di tre mesi del bonus (fino a luglio 2021, dall’attuale mese di aprile) per le imprese turistico-ricettive (comprese le strutture alberghiere e agrituristiche), le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e gli stabilimenti termali.

La nuova disposizione individua in 10 milioni di euro il limite di ricavi del 2019 che blocca l’accesso al bonus. Mentre il precedente limite – ricordiamo – era fissato in 5 milioni di euro.

La misura della perdita

Il requisito del calo di fatturato e corrispettivi, quale condizione di accesso al “nuovo” tax credit locazioni, sembra debba essere verificato diversamente da quanto previsto dall’articolo 28 del decreto Rilancio 34/20. In questa disposizione, infatti, si prevede che il credito d’imposta spetti a condizione che sia presente una diminuzione di fatturato e corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Con un’analisi, quindi, sul dato mensile puntuale.

Nella nuova edizione del bonus si dice invece che il bonus compete se l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato del periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Rispettando queste regole (se confermate), sarà possibile accedere al tax credit locazioni per tutto il periodo agevolato (da gennaio a maggio 2021).

Viene confermato che il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti del calo minimo di fatturato e corrispettivi per coloro che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019.

Nulla si prevede, invece, per i soggetti che a far data dall’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni per i quali lo stato di emergenza era in atto al 31 gennaio 2020.

La misura del bonus

Per quanto riguarda il valore del bonus, il decreto Sostegni-bis richiama i commi 1 e 2 dell’articolo 28 del Dl Rilancio, che disciplinano la misura piena (60% o 30% dei canoni, a seconda dei casi). Mentre non è richiamato il comma 3-bis, che per i dettaglianti con ricavi superiori a 5 milioni di euro prevede la possibilità di accedere all’agevolazione in misura ridotta a 1/3 (20% oppure 10%).

Se ne deduce che per tutti i soggetti fino a 10 milioni spetta il bonus in misura piena e che, scavallata tale soglia di fatturato, a nessuno (nemmeno ai dettaglianti) spetti il bonus per il nuovo periodo agevolato.

(Articolo aggiornato il 21 maggio)

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