Controlli e liti

Evasione fiscale e riciclaggio, la confisca scatta due volte

Nel mirino l’intero importo dell’operazione non il solo vantaggio del riciclatore. L’ammontare relativo all’evasione viene così posto due volte sotto confisca

di Antonio Iorio

Linea dura della Cassazione sul riciclaggio: deve essere confiscata l’intera somma oggetto dell’operazione illecita e non l’importo corrispondente al vantaggio tratto dal riciclatore. A fornire questa rigorosa interpretazione, che apre un ulteriore contrasto in materia dei giudici di legittimità, è la sentenza n. 7503/2022 della Suprema Corte.

Una persona era imputata di riciclaggio per aver compiuto operazioni volte a ostacolare la provenienza di circa 150mila euro dal delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture.

Nel corso del dibattimento emergeva peraltro che per svolgere tale illecita operazione, il riciclatore non aveva tratto alcun beneficio economico.

Ciò nonostante, oltre alla condanna, era disposta anche la confisca per equivalente di tale somma nei confronti dell’imputato.

Nel ricorso per cassazione veniva eccepito, tra l’altro, che l’imputato, non avendo percepito alcun profitto dall’operazione, non poteva essere oggetto di una confisca per equivalente pari a 150mila euro

La sentenza ha dato atto, innanzitutto, dei due differenti orientamenti in seno alla Corte.

Secondo un primo indirizzo, in tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è rappresentato dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare la provenienza delittuosa, poiché, in assenza di quelle operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, in quanto provento del delitto presupposto (sentenze n. 37120/2019 e n. 34218/2020).

Secondo un altro orientamento, invece, la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (sentenza n. 37590/2019). In sostanza, la confisca per equivalente è applicabile solo al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal “riciclatore” e non all’intera somma derivante dalle operazioni eseguite dall’autore del reato presupposto. Non essendo, infatti, ipotizzabile alcun concorso fra i due responsabili dei diversi reati non è invocabile il principio solidaristico per confiscare al riciclatore il profitto conseguito dall’autore del reato presupposto (sentenza n. 30899/2020).

In caso contrario si finirebbe per sanzionare il riciclatore (con una confisca per equivalente o diretta) per un profitto di cui non ha mai goduto, contravvenendo, quindi, alla regola secondo cui la confisca non può colpire il patrimonio dell’autore del reato in misura superiore al vantaggio economico derivatogli dalla commissione di un determinato delitto.

La sentenza aderisce al primo e più rigoroso orientamento ritenuto maggiormente in linea con finalità e princìpi dei provvedimenti comunitari volti al contrasto del riciclaggio (decisione 2001/500/GAI, direttiva 2005/60/CE).

Il profitto del reato, nella specie, sarebbe costituito dall’intero ammontare delle somme che sono state “ripulite” attraverso le operazioni di riciclaggio.

In sostanza il profitto coincide con il denaro derivante dal reato presupposto, quindi con la ricchezza illecitamente conseguita da detto reato e non importa se poi il soggetto condannato per riciclaggio abbia goduto di questa somma solo in minima parte. A nulla rileva peraltro che i medesimi proventi costituiscano anche il profitto del reato tributario/fonte perché riferito a soggetto differente

Questa rigorosa interpretazione motivata, in ragione anche del particolare allarme sociale indotto dal riciclaggio di denaro, e della sua idoneità a scoraggiare tale illecito, lascia molto perplessi.

È indubbia infatti la gravità dei reati di riciclaggio, ma appare singolare che una persona, condannata per un simile delitto debba vedersi sottrarre non la somma pari al beneficio conseguito dall’illecito, ma l’intera somma oggetto dell’illecito, senza considerare, che il medesimo importo o, soprattutto nel caso di reati tributari, quello corrispondente all’imposta evasa, è confiscato anche a colui che ha commesso il delitto “fonte”. Stante il contrasto giurisprudenziale e la rilevanza della questione è auspicabile, quanto prima, un intervento delle Sezioni unite.

I passaggi chiave

Riciclaggio e autoriciclaggio

L’articolo 648-ter del Cp prevede che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (reimpiego) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

Reati tributari

L’articolo 12-bis del Dlgs 74/2000 prevede che nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.

Effetti della sentenza 7503/22

O Tizio commette reato tributario con evasione di 150mila euro e consegna la somma a Caio per riciclarla/reimpiegarla;

O Tizio viene perseguito per il reato tributario con sequestro/confisca di 150mila euro (profitto del reato tributario);

O Caio viene perseguito per il reato di riciclaggio con sequestro/confisca di 150mila euro (ritenuto profitto del reato di riciclaggio) e non dell'eventuale guadagno illecito ha conseguito per il riciclaggio. In conclusione:

1) sequestro/confisca di 300mila euro (150mila a carico di Tizio che ha evaso +150mila a carico di Caio che ha riciclato) ;

2) nel caso di autoriciclaggio Tizio e Caio sono la stessa persona: si confisca due volte lo stesso importo? Una volta per il profitto del reato tributario e la seconda per il profitto dell’autoriciclaggio?

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