In pendenza della composizione negoziata il tribunale può sospendere l’esecuzione dei contratti di factoring in corso, in relazione ai crediti futuri derivanti da prestazioni di beni e servizi rese dopo la nomina dell’esperto. La misura deve essere limitata alle sole fatture future, per le quali può essere ordinato ai debitori ceduti di pagare direttamente in favore dell’impresa creditrice fino alla conclusione delle trattative o alla cessazione delle misure protettive. Resta impregiudicato il diritto...

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