In nessun caso il curatore fallimentare può proporre l’azione revocatoria per recuperare alla massa attiva del fallimento i corrispettivi pagati a dipendenti o ad altri collaboratori, anche non subordinati, per le loro prestazioni svolte in favore del fallito, poiché è assoluta e senza condizioni l’esenzione dall’azione revocatoria per questi pagamenti prevista dall’articolo 67, terzo comma lettera f), della legge fallimentare (regio decreto 267 del 1942).

Il principio è stato affermato dalla Cassazione...

Riproduzione riservata Ⓒ