La diligenza del commercialista non si esaurisce nella mera registrazione e contabilizzazione dei dati forniti dal cliente, ma impone un dovere ampio di controllo e verifica della documentazione ricevuta dal cliente. Tale dovere è funzionale a intercettare e segnalare eventuali anomalie o errori, quali ad esempio quelli presenti nella fatturazione attiva, anche se quest’ultima è curata direttamente dal cliente stesso.

A enunciare questi principi è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 21061/2026...

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