15 dicembre

Fatturazione differita (formato elettronico)

Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione. Dall'1 gennaio 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti all'interno del territorio italiano, salvo alcune specifiche esclusioni tra cui quella che riguarda i contribuenti minimi e forfetari. Tale obbligo non modifica le disposizioni normative di cui all'articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972 e pertanto rimane la possibilità di emettere fattura immediata ovvero fattura elettronica differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi alle condizioni sopra già evidenziate. Con la Cm 14/E/2019 è stato chiarito che la data della fattura è rappresentata dalla data dell'ultimo documento di trasporto o di attestazione del servizio emesso per certificare l'effettuazione dell'operazione. Con la Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E, è stato chiarito che nella fattura elettronica differita si può indicare la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate e spedire la fattura elettronica al SdI entro il 15 del mese successivo. N.B. Dal 24 ottobre 2018 le fatture emesse vanno annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione fino al 23 ottobre 2018 entro 15 giorni (dalla data di emissione) - nell'ordine progressivo di numerazione loro attribuito e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, cioè devono partecipare alla liquidazione periodica in relazione alla data di emissione e non a quella di registrazione.

Sono tenuti all'adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad Iva.

Registro delle vendite o dei corrispettivi. la fattura differita deve contenere numero e data del D.d.T., data dello scontrino, matricola del registratore di cassa. Queste fatture si annotano sul registro delle fatture emesse separatamente dagli altri tipi di fattura.

Mensile

Sanzione amministrativa: - violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516; - violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione dal 5% al 100% dei corrispettivi non documentati/registrati con un minimo di euro 516; - registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 516; - omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato. Sanzione penale: - emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni

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