15 novembre
Fatturazione differita (formato elettronico)
Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite.
Sono tenuti all'adempimento imprese ed esercenti arti e professioni soggetti ad IVA
Termine ultimo per l'emissione e la registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documenti di accompagnamento.
La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
Con la Cm 14/E/2019 è stato chiarito che la data della fattura è rappresentata dalla data dell'ultimo documento di trasporto o di attestazione del servizio emesso per certificare l'effettuazione dell'operazione.
Con la Risposta Interpello 24 settembre 2019, n. 389/E, è stato chiarito che nella fattura elettronica differita si può indicare la data della fine del mese in cui le operazioni sono state effettuate e spedire la fattura elettronica al SdI entro il 15 del mese successivo.
N.B. Dal 24 ottobre 2018 le fatture emesse vanno annotate nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione fino al 23 ottobre 2018 entro 15 giorni (dalla data di emissione) - nell'ordine progressivo di numerazione loro attribuito e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, cioè devono partecipare alla liquidazione periodica in relazione alla data di emissione e non a quella di registrazione.
Le fatture devono essere annotate nei registri vendite e/o corrispettivi.
Mensile
Agenzia Entrate, RIS del 07-03-2002, n. 78/E
L del 30-12-2004, n. 311 - Articolo 1.1116
DLgs del 18-12-1997, n. 471 - Articolo 6
Agenzia Entrate, RIS del 15-11-2004, n. 135/E
Agenzia Entrate, CIR del 19-10-2005, n. 45/E
DLgs del 10-03-2000, n. 74 - Articolo 8
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 21
DPR del 26-10-1972, n. 633 - Articolo 23
DPR del 14-08-1996, n. 472 - Articolo 1
Unione Europea (UE), ConsUE, Dec (UE) del 10-12-2024, n. 3150/0/202 - Articolo 1
Sanzione amministrativa:
- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione del 70 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni non imponibili o esenti: sanzione cinque per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000;
- mancata/non tempestiva memorizzazione o trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso;
- mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è pari al 70 per cento dell'imposta non documentato.


